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Documento 52015AB0018

    Parere della Banca centrale europea, del 1° giugno 2015, su una proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 1708/2005 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (CON/2015/18)

    GU C 209 del 25.6.2015, pagg. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/3


    PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 1o giugno 2015

    su una proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 1708/2005 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati

    (CON/2015/18)

    (2015/C 209/02)

    Introduzione e base giuridica

    In data 28 aprile 2015 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

    La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La proposta di regolamento rientra negli ambiti di competenza della BCE in quanto riguarda il periodo di riferimento per l’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA). Tale indice è un indicatore chiave per il conseguimento da parte della BCE del proprio obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi nell’area dell’euro, come indicato dall’articolo 127, paragrafo 1, del trattato e dal primo periodo dell’articolo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

    1.   Osservazioni di carattere generale

    1.1.

    La BCE valuta favorevolmente l’obiettivo della proposta di regolamento di aggiornare il periodo di riferimento per l’IPCA, al fine di assicurare che gli indici risultanti siano comparabili e rilevanti. Indici dei prezzi al consumo armonizzati che presentino periodi di riferimento ben definiti costituiscono indicatori importanti nel contesto della politica monetaria. Decisioni efficaci di politica monetaria dipendono da statistiche sull’IPCA affidabili e aggiornate, che supportino le funzioni dell’Eurosistema nel settore della stabilità finanziaria.

    1.2.

    La BCE rileva che l’obbligo di consultazione deriva non solamente dall’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (2), ma altresì dalle disposizioni del trattato sopra menzionate. La BCE reitera il proprio recente suggerimento, che il considerando n. 2 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 (3) debba riflettere l’obbligo di consultare la BCE in relazione a qualsiasi atto giuridico rientrante nel quadro IPCA (4).

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o giugno 2015.

    Il presidente della BCE

    Mario DRAGHI


    (1)  Ares(2015)1788320 – 28/04/2015.

    (2)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

    (3)  COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD).

    (4)  Cfr. il paragrafo 2.3 del Parere della BCE CON/2015/10.


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