Principi guida per le comunicazioni esterne delle alte cariche della Banca centrale europea
(ai sensi dell’articolo 8 del Codice di condotta)
I membri del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e del Consiglio di vigilanza (di seguito i «membri di organi di alto livello della Banca centrale europea (BCE)») sono soggetti alle norme in vigore, definite in particolare nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE e nel Codice di condotta per le alte cariche della BCE, e operano nel rispetto delle stesse.
I membri di organi di alto livello della BCE attribuiscono grande importanza a una comunicazione chiara, efficace e tempestiva delle decisioni sulle strategie e sulle politiche della BCE nonché sulle questioni relative alla loro attuazione. La comunicazione delle politiche della BCE costituisce parte essenziale della sua responsabilità di dar conto del proprio operato e degli obblighi di buon governo quale autorità monetaria e di vigilanza indipendente. Contatti regolari e interazioni con il pubblico, il settore privato, l’accademia, i gruppi di interesse, le associazioni di rappresentanza e la società civile apportano contributi e informazioni pertinenti che contribuiscono alla comprensione delle dinamiche dell’economia, dei mercati finanziari e del settore bancario e del contesto sociale in senso ampio.
Tale comunicazione bidirezionale si basa su un dialogo e un confronto aperto, trasparente e regolare tra i membri degli organi di alto livello della BCE e il pubblico sia generale, sia specialistico.
Principi guida
Guidati da valori di integrità e trasparenza, i membri di organi di alto livello della BCE e i supplenti, nell’interazione con il settore privato, l’accademia, i gruppi di interesse, le associazioni di rappresentanza e gli esponenti della società civile, confermano la propria adesione ai seguenti principi:[1]
In primo luogo, i membri di organi di alto livello della BCE e i supplenti proteggono le informazioni riservate in osservanza dei propri obblighi e agiscono con la massima prudenza nella scelta degli eventi esterni ai quali intervenire per evitare di generare l’impressione che informazioni suscettibili di influenzare i mercati possano non avere la più ampia diffusione possibile nello stesso momento. A tal fine, essi:
- accettano di intervenire a eventi in cui le loro dichiarazioni sono suscettibili di influenzare il mercato solo laddove tali dichiarazioni siano pubblicate sul sito internet della rispettiva istituzione, in linea di principio all’inizio del discorso, ovvero l’evento possa essere visionato e seguito direttamente dal pubblico (ad es. tramite webcasting in tempo reale) ovvero all’evento partecipino rappresentanti dei mezzi di comunicazione che possano darne conto in tempo reale. Interventi su argomenti di interesse generale o accademico, in cui non siano divulgate informazioni suscettibili di influenzare i mercati, non sono disciplinati dalla presente disposizione;
- si astengono dall’esprimere in contesti non pubblici, a istituzioni, società o persone che possano trarre profitto da tali informazioni, opinioni personali in merito allo stato dell’economia o del settore finanziario rilevanti per i futuri orientamenti di politica economica o questioni di vigilanza[2] che non siano già state pubblicamente espresse; e
- si adoperano per assicurare che, nella scelta degli interventi, l’accettazione degli inviti non sia percepita come intesa a conferire all’organizzatore un maggior prestigio rispetto ai concorrenti o a permettergli di trarre vantaggi commerciali da contatti apparentemente esclusivi con membri di organi di alto livello della BCE e supplenti.
In secondo luogo, nel prendere in considerazione inviti a intervenire a eventi non pubblici o nell’accettare incontri bilaterali, ad es. con banchieri, rappresentanti del settore o con gruppi di promozione o portatori di interessi particolari, i membri degli organi di alto livello della BCE e i loro supplenti si assicureranno che non siano divulgate informazioni suscettibili di influenzare i mercati.
A ulteriore tutela e come regola generale, un membro del personale della rispettiva istituzione o del rispettivo ente dovrebbe accompagnare il membro dell’organo di alto livello o il supplente agli eventi non pubblici in cui siano discusse le future politiche monetarie o questioni regolamentari o di vigilanza, e agli incontri bilaterali, salvo che ciò sia in contrasto con l’interesse dell’istituzione o dell’ente, proteggendo così le esigenze di ascolto («need to listen») dei membri degli organi di alto livello della BCE o dei supplenti.
In terzo luogo, per aumentare la trasparenza e rafforzare la responsabilità di dar conto del proprio operato, i membri degli organi di alto livello della BCE sono tenuti, per regola generale, a fare menzione, nell’agenda di incontri resa pubblica, gli incontri con parti esterne, nella misura in cui tali informazioni attengano al loro ruolo di membri di organi di alto livello della BCE.
In quarto luogo, i membri del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e i loro supplenti, ribadiscono la propria adesione al principio del periodo di silenzio, in forza del quale discorsi e interventi pubblici pronunciati nei sette giorni precedenti ciascuna riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo in agenda, non dovrebbero essere tali da influenzare le aspettative relative alle decisioni imminenti di politica monetaria. Analogamente, i membri del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo non si incontreranno né interloquiranno con i mezzi di comunicazione, gli operatori di mercato o altri interessati esterni su questioni di politica monetaria in tale periodo; ove lo facciano inavvertitamente, dovrebbero darne immediata comunicazione alle aree competenti in materia di comunicazione e conformità della rispettiva istituzione.
- Tali principi guida non si applicano al dialogo con le autorità pubbliche.
- Ciò non si applica al dialogo di vigilanza, ossia al dialogo con i soggetti vigilati su questioni di vigilanza relative all’ente vigilato.