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Preservare la libertà dei cittadini di utilizzare uno strumento di pagamento pubblico: una panoramica sulla fase di preparazione per l’euro digitale

Dichiarazione introduttiva di Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE, dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo

Bruxelles, 14 febbraio 2024

Vi ringrazio per l’opportunità di intervenire oggi dinanzi a questa Commissione. Come ho sottolineato in occasione della mia audizione di conferma, intendo proseguire attivamente il dialogo con il Parlamento europeo in merito all’euro digitale.

Quest’anno ricorre il 25º anniversario dell’euro e della nostra unione monetaria. È nostro dovere assicurare che entrambi siano in grado di rispondere alle esigenze dell’era digitale. Il pacchetto legislativo sulla moneta unica[1] ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo: in primo luogo, garantendo che il contante rimanga ampiamente accessibile e accettato e, in secondo luogo, affiancandovi un’opzione di pagamento digitale con moneta di banca centrale.

Un euro digitale sarebbe un mezzo di pagamento europeo da utilizzare gratuitamente per qualsiasi pagamento digitale, in qualsiasi paese dell’area dell’euro. Insieme al contante, preserverebbe la libertà dei cittadini europei di utilizzare uno strumento di pagamento pubblico.

È però presente il rischio che questa libertà sia data per scontata. Nel mio precedente ruolo, ho ricevuto innumerevoli lettere da parte di sindaci, ad esempio delle comunità montane, preoccupati per le sempre maggiori distanze dagli sportelli bancari automatici a loro più vicini.

Il contante e l’euro digitale hanno lo stesso obiettivo: assicurare che tutti, indipendentemente dal reddito, possano effettuare i pagamenti in qualsiasi situazione della vita quotidiana. Questo è un diritto fondamentale. Come tale, dovrebbe essere tutelato allo stesso modo in tutta l’area dell’euro.

È un momento cruciale per confrontarsi sull’euro digitale. In qualità di colegislatori, state attualmente discutendo la proposta legislativa della Commissione europea; mentre lo scorso novembre l’Eurosistema ha avviato la fase di preparazione per l’euro digitale[2].

Le vostre deliberazioni legislative forniscono e forniranno in futuro il quadro di riferimento per i nostri lavori tecnici. L’Eurosistema è pronto a dare il proprio contributo tecnico ai colegislatori europei, ove necessario. Vorrei rassicurarvi sul fatto che il Consiglio direttivo della BCE non adotterà alcuna decisione sull’emissione dell’euro digitale prima dell’adozione dell’atto legislativo, che costituisce il quadro per l’introduzione di un euro digitale come moneta avente corso legale. Naturalmente continueremo a rendere pienamente conto del nostro operato in ogni momento e vi terremo costantemente e accuratamente informati sui progressi compiuti dall’Eurosistema verso l’introduzione di un euro digitale, non solo in questa fase, ma anche dopo la conclusione delle deliberazioni legislative.

Nel mio intervento odierno riferirò in merito a quattro temi fondamentali al centro della fase di preparazione: 1) la ricerca di possibili fornitori per lo sviluppo di una piattaforma e di un’infrastruttura per l’euro digitale, 2) la preparazione del manuale di norme relativo allo schema per l’euro digitale, 3) le attività volte ad assicurare la stabilità del sistema finanziario e infine 4) l’offerta di un più elevato livello di privacy per i pagamenti digitali.

Ricerca di possibili fornitori per lo sviluppo di una piattaforma e di un’infrastruttura per l’euro digitale

All’inizio dell’anno abbiamo avviato il processo di selezione per individuare i possibili fornitori in grado di sviluppare una piattaforma e un’infrastruttura per l’euro digitale[3].

Vorrei sottolineare che nessuna delle attività di sviluppo è stata al momento avviata. Intendiamo invece stabilire accordi quadro che possano essere utilizzati nei prossimi anni per sviluppare le componenti necessarie ove si decida di emettere un euro digitale[4]. Dobbiamo essere pronti a una tale eventualità. Ne risentirebbe la nostra capacità di reazione se iniziassimo tale attività di ricerca solo dopo l’adozione della decisione di emissione. Tuttavia, individuare ora i potenziali fornitori non ci vincola in alcun modo. Gli accordi saranno sufficientemente flessibili da tener conto delle deliberazioni legislative o dei progressi tecnologici. E se decidessimo di non emettere un euro digitale, non firmeremmo alcun contratto di fornitura.

Una più stretta interazione con i fornitori esterni ci consentirà di comprendere meglio le opzioni tecnologiche disponibili e le scelte da compiere. Ciò è di particolare importanza per le componenti dell’euro digitale che non sono ancora presenti sul mercato, come il modello offline.

Per rafforzare la nostra autonomia, resilienza e sicurezza, un euro digitale si baserebbe su un’infrastruttura europea. Di conseguenza, solo le persone giuridiche con sede legale nell’UE e controllate da queste o soggetti dell’UE[5] potranno partecipare alla procedura di appalto[6].

In questa fase abbiamo pubblicato inviti a presentare candidature per stabilire accordi quadro con i potenziali fornitori di componenti dell’euro digitali e relativi servizi.

Pubblicheremo l’esito della successiva procedura di gara sul nostro sito Internet.

Predisposizione del manuale di norme relativo allo schema per l’euro digitale

Non esiste attualmente un unico mezzo di pagamento digitale europeo accettato da chiunque in tutta l’area dell’euro. Ciò costringe consumatori, commercianti e intermediari europei a ricorrere a carte di pagamento internazionali sempre più costose per l’utilizzo quotidiano. Le commissioni applicate dai circuiti internazionali di carte nell’UE sono quasi raddoppiate tra il 2016 e il 2021[7]. E queste soluzioni non possono neanche essere utilizzate ovunque.

Un euro digitale porrebbe rimedio a tale situazione, spezzando la dipendenza di lunga data dell’Europa e promuovendo la concorrenza. A tal fine, chiunque nell’area dell’euro dovrebbe essere in condizione di effettuare o ricevere pagamenti in euro digitali, indipendentemente dall’intermediario o dal paese di origine, come avviene oggi con il contante.

Per questo occorre dotarsi di un manuale di norme relativo allo schema sull’euro digitale. Stiamo lavorando a una versione preliminare insieme ai rappresentanti dei consumatori, dei commercianti e degli intermediari[8]. Di recente abbiamo pubblicato un rapporto sullo stato di avanzamento del progetto[9].

Il manuale di norme relativo allo schema definirà un insieme unico di regole, standard e procedure che assicurerà l’introduzione armonizzata dell’euro digitale, garantendo, ad esempio, che possa essere utilizzato con la stessa facilità e le stesse modalità spostandosi da Helsinki a Lisbona e viceversa.

Un euro digitale fornirebbe quindi un’infrastruttura alternativa per tutti i pagamenti quotidiani, che i fornitori e gli schemi di servizi di pagamento, quali l’Iniziativa europea per i pagamenti (European Payments Initiative, EPI), Bizum o Bancomat, potrebbero sfruttare per offrire soluzioni basate sui pagamenti istantanei in tutta l’area dell’euro. Si ridurrebbe così la nostra dipendenza da operatori non europei, promuovendo nel contempo la concorrenza a livello europeo.

L’infrastruttura per un euro digitale potrebbe essere considerata come una rete ferroviaria comune europea utilizzabile dai treni di diverse società, che potrebbero competere tra loro senza dover disporre di una rete di proprietà, come avviene oggi per il sistema dei pagamenti. I fornitori europei potrebbero inoltre introdurre prodotti nuovi e all’avanguardia o ampliare la propria operatività al di là dei casi d’uso esistenti e dei mercati nazionali. Si tratterebbe di un netto miglioramento rispetto alla situazione attuale.

Assicurare la stabilità del sistema finanziario

I cittadini manifestano una crescente preferenza per i pagamenti digitali[10]. Attualmente però la moneta di banca centrale è disponibile solo sotto forma di contante. Pertanto, senza un euro digitale, si correrebbe il rischio che la moneta di banca centrale venga messa da parte come mezzo di pagamento.

Il nostro obiettivo è preservarne il ruolo e l’incidenza nei pagamenti, non rimpiazzare la moneta privata. Come chiaramente indicato nella proposta legislativa della Commissione europea, preservare il ruolo della moneta di banca centrale non dovrebbe ostacolare il conseguimento di altri obiettivi, quali la trasmissione della politica monetaria o la stabilità finanziaria. Tali obiettivi sono per noi vincolanti, in quanto al centro del mandato della BCE.

Abbiamo previsto a tal fine misure di salvaguardia nella configurazione di un euro digitale.

In primo luogo, come per le banconote, le disponibilità in euro digitali non sarebbero remunerate e quindi non entrerebbero in concorrenza con i depositi a risparmio[11]. Le banche potrebbero sempre offrire una remunerazione più elevata per trattenere i depositi. Ne trarrebbero benefici i risparmiatori e si potrebbe di fatto incrementare la base di depositi, sostenendo il credito bancario[12].

In secondo luogo, saranno posti limiti alle disponibilità in euro digitali detenibili dai singoli. Le imprese e le organizzazioni del settore pubblico potrebbero ricevere ed elaborare pagamenti in euro digitali, senza però poterne detenere[13].

In terzo luogo, gli utenti potrebbero effettuare pagamenti online in euro digitali senza dover prefinanziare i propri conti, collegandoli direttamente al conto di pagamento presso la propria banca, con il vantaggio di poter effettuare operazioni online anche al di sopra delle proprie disponibilità di euro digitali e del massimale detenibile[14]. Tuttavia, per utilizzare la modalità offline gli utenti dovrebbero prefinanziare il proprio conto offline. Proprio come avviene oggi con le banconote, ove è necessario prelevare prima di poter utilizzare il contante.

Queste caratteristiche mostrano che l’euro digitale è concepito come mezzo di pagamento e non come forma di investimento. Esso non inciderà sul ruolo degli intermediari, contrariamente alle soluzioni alternative offerte dalle imprese tecnologiche, che non offriranno tali salvaguardie[15].

Abbiamo appena iniziato a sviluppare il quadro analitico e i modelli necessari per determinare il massimale detenibile. Tale limite sarà fissato per preservare la stabilità finanziaria, tenuto conto dell’impatto sui diversi modelli imprenditoriali delle banche nonché sulla trasmissione e sull’attuazione della politica monetaria.

Si tratta di uno sforzo di tutto l’Eurosistema; ci confronteremo con le banche e gli altri operatori di mercato per definire adeguatamente le ipotesi necessarie e la metodologia analitica. Condivideremo i nostri risultati con voi e con la collettività. Su questo vorrei rassicurarvi: le considerazioni relative alla stabilità finanziaria sono fondamentali per le nostre riflessioni in quanto sostengono la nostra capacità di adempiere il nostro mandato di mantenere la stabilità dei prezzi.

Offrire un livello di privacy più elevato per i pagamenti digitali

Passerei ora a esaminare una delle caratteristiche più importanti nella progettazione di un euro digitale, ossia la tutela della privacy. Accogliamo con favore l’elevato standard di riservatezza e protezione dei dati previsto dal regolamento proposto. Una decisione in tale ambito spetta in ultima analisi ai colegislatori europei.

Da parte nostra, siamo determinati non solo a tutelare ma anche a rafforzare la privacy nei pagamenti.

In primo luogo, noi garantiamo già l’accesso al contante, lo strumento di pagamento dotato del massimo livello di riservatezza. Intendiamo proseguire il nostro impegno su questo fronte, come dimostrano i nostri attuali sforzi per la produzione della terza serie di banconote in euro[16]. Continueremo a fare tutto il possibile per assicurare che si possa continuare ad avere l’opzione di utilizzarlo. I cittadini considerano questa possibilità importante e noi ci impegniamo a mantenerla[17].

In secondo luogo, l’euro digitale sarà utilizzabile offline, con modalità simili a quelle del contante. I pagamenti offline richiederebbero infatti la prossimità fisica e garantirebbero un livello di privacy simile a quello del contante: le informazioni personali sulle operazioni sarebbero note solo all’ordinante e al beneficiario.

In terzo luogo, un euro digitale consentirebbe ai cittadini di effettuare pagamenti online con standard molto elevati di privacy, di fatto più elevati di quelli offerti dalle attuali soluzioni commerciali. L’Eurosistema non sarebbe in grado di risalire all’identità di un utente sulla base dei pagamenti effettuati[18]. Avremmo accesso esclusivamente a un insieme limitato di dati pseudoanonimizzati, necessari all’assolvimento dei compiti dell’Eurosistema, ad esempio il regolamento dei pagamenti[19]. Gli utenti manterrebbero il controllo sulle modalità di utilizzo dei propri dati da parte dei fornitori di servizi di pagamento[20], che avrebbero accesso ai dati dei clienti per la prevenzione delle attività illecite, quali il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo[21], nonché per l’adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti della clientela, nel rispetto di tutte le norme applicabili in materia di tutela della privacy, come il regolamento generale sulla protezione dei dati. Nel suo parere sull’euro digitale, la BCE suggerisce di valutare anche la possibilità di offrire una maggiore riservatezza per determinati pagamenti in euro digitali a basso rischio e di importo ridotto in modalità online[22].

In quarto luogo, attueremmo misure all’avanguardia nel campo della sicurezza e salvaguardia della riservatezza per garantire la tutela della privacy.

Ci doteremo inoltre di solidi presidi in materia di governance. Autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati vigileranno sul rispetto delle norme e dei regolamenti dell’UE sulla protezione dei dati, le leggi più rigorose al mondo in tema di privacy e sicurezza. Le disposizioni della proposta di regolamento prevedono che le autorità per la protezione dei dati siano consultate in una fase preliminare[23].

Conclusioni

L’euro digitale è un progetto europeo comune.

Il suo scopo principale è preservare la libertà di utilizzo di uno strumento di pagamento pubblico ovunque nell’area dell’euro, anche quando i pagamenti sono digitali. È fondamentale rafforzare la nostra resilienza collettiva e la nostra autonomia in un contesto mondiale di maggiore fragilità.

Per questo è essenziale procedere con un ritmo ambizioso. Ma la moneta si basa sulla fiducia. L’euro digitale avrà bisogno di un ampio supporto. Ci impegniamo pertanto a sostenere il vostro lavoro di colegislatori. Ci stiamo inoltre confrontando con tutti i soggetti interessati.

È con questo spirito che rinnovo la mia disponibilità a proseguire il dialogo con questa Commissione durante la fase di preparazione e nei passaggi successivi. Insieme possiamo costruire il futuro digitale dell’euro.

Grazie dell’attenzione.

  1. A giugno 2023 la Commissione europea ha presentato due proposte volte ad assicurare che l’accesso alle banconote e monete in euro nonché la loro accettazione come mezzo di pagamento continuino a essere un diritto dei cittadini e delle imprese in tutta l’area dell’euro, definendo inoltre un quadro per un’eventuale nuova forma digitale di euro che la Banca centrale europea potrebbe emettere in futuro, a complemento del contante. Cfr. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro, Commissione europea, COM(2023) 364 final, 28 giugno 2023; e Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione dell’euro digitale, Commissione europea, COM(2023) 369 final, 28 giugno 2023.

  2. Per maggiori informazioni, cfr. la lettera di Piero Cipollone a Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, recante oggetto “Update on work of digital euro Rulebook Development Group and start of selection procedure for potential digital euro providers”, del 3 gennaio 2024.

  3. Per ulteriori informazioni, cfr. BCE (2024), “Calls for applications for digital euro component providers”, MIP News, 3 gennaio; e la lettera di Piero Cipollone a Irene Tinagli, op. cit.

  4. Gli accordi quadro potrebbero essere utilizzati per sviluppare le seguenti componenti dell’euro digitale: 1) archivio degli alias, 2) scambio sicuro delle informazioni di pagamento, 3) frodi e gestione dei rischi, 4) componente offline e 5) un’app per l’euro digitale con relativo kit per lo sviluppo del software. Gli accordi quadro riguarderebbero solo una parte dei servizi da offrire con l’euro digitale, in quanto gli altri elementi, come la componente relativa al regolamento, sarebbero forniti in parallelo all’interno dell’Eurosistema.

  5. Per “soggetti dell’UE” si intende qualsiasi persona giuridica con sede legale in uno Stato membro dell’UE o qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

  6. I criteri di idoneità che si applicano alle imprese partecipanti valgono anche per le imprese subappaltatrici.

  7. Dallo 0,08% allo 0,15% per operazione. Cfr. “Scheme Fee Study” di CMSPI e Zephyre del 2020.

  8. L’Eurosistema ha istituito il Gruppo per lo sviluppo del manuale di norme (Rulebook Development Group) relativo allo schema di pagamento per l’euro digitale al fine di raccogliere i pareri degli operatori finanziari, dei consumatori e dei titolari di esercizi commerciali. Il gruppo si compone di 22 esperti provenienti dai settori pubblico e privato con esperienza in materia finanziaria e di pagamenti. Cfr. BCE (2023) “Member of the Rulebook Development Group”, 15 febbraio. Negli ultimi dieci mesi il gruppo ha elaborato un progetto di manuale a cui continuerà a lavorare anche quest’anno.

  9. Cfr. BCE (2024), “ Update on the work of the digital euro scheme’s Rulebook Development Group ”, 3 gennaio; e la lettera di Piero Cipollone a Irene Tinagli, op. cit.

  10. BCE (2022), “Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)”, dicembre.

  11. Cfr. BCE (2023), “A stocktake on the digital euro”, 18 ottobre. Il rapporto presenta i risultati della fase istruttoria del progetto per un euro digitale e costituisce la base per i lavori svolti durante la fase di preparazione. Cfr. anche “Parere della Banca centrale europea, del 31 ottobre 2023, relativo all’euro digitale (CON/2023/34)”.

  12. Cfr. David Andolfatto, Assessing the Impact of Central Bank Digital Currency on Private Banks, The Economic Journal, volume 131, numero 634, febbraio 2021, pagg. 525-540. Il documento rileva che l’introduzione di una valuta digitale di banca centrale non ha effetti negativi sull’attività creditizia delle banche e può, in determinate circostanze, persino promuoverla. La pressione concorrenziale porta a un tasso sui depositi più elevato che, seppur riducendo gli utili, aumenta la raccolta dei depositi attraverso maggiore inclusione finanziaria e propensione al risparmio.

  13. I pagamenti ricevuti da imprese e organizzazioni del settore pubblico sarebbero trasferiti immediatamente sui loro conti presso le banche commerciali, i cui fondi finanzierebbero in maniera istantanea qualsiasi pagamento da loro effettuato.

  14. Una funzionalità automatica consentirebbe agli utenti di inviare o ricevere pagamenti in euro digitali di ammontare superiore al massimale detenibile attraverso il collegamento del conto in euro digitali a un conto presso una banca commerciale. Per ogni pagamento in entrata questo meccanismo permetterebbe di convertire automaticamente i fondi in euro digitali eccedenti il massimale in deposito bancario su un conto collegato presso una banca commerciale designata dall’utente stesso. Analogamente, un meccanismo automatico inverso consentirebbe agli utenti finali di effettuare un pagamento anche se l’importo superasse le disponibilità correnti di euro digitali. La liquidità aggiuntiva necessaria sarebbe prelevata dal conto collegato presso la banca commerciale e la transazione sarebbe perfezionata in euro digitali per l’intero ammontare.

  15. Lo scenario controfattuale in cui non vi sarebbe l’euro digitale non è uno status quo positivo. L’ingresso nel mercato dei pagamenti digitali di operatori privati potenzialmente dominanti avrebbe infatti forti ripercussioni sul settore finanziario. Si tratta di una possibilità concreta, come dimostra la recente decisione di PayPal di introdurre una propria stablecoin denominata in dollari statunitensi da utilizzare nei pagamenti digitali. I fornitori privati di servizi di pagamento, incluso PayPal, non hanno alcun incentivo a limitare la diffusione delle loro stablecoin o la gamma dei servizi offerti. Al contrario, il loro obiettivo è quello di conquistare clienti e quote di mercato crescenti. Cfr. Panetta, F. (2023), “Plasmare il futuro digitale dell’Europa: il percorso verso un euro digitale”, dichiarazione introduttiva dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Bruxelles, 4 settembre.

  16. Cfr. BCE (2023), “La BCE seleziona “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli” come possibili temi per le future banconote in euro”, comunicato stampa, 30 novembre.

  17. Sebbene l’uso e le preferenze per i pagamenti in contanti tendano a diminuire, l’importanza del contante rimane elevata. Nel complesso, il 60% della popolazione dell’area dell’euro ritiene che l’opzione di pagare in contanti sia molto o abbastanza importante. Cfr. BCE (2022), “Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)”, dicembre. La strategia dell’Eurosistema per il contante è intesa a garantire la sua ampia disponibilità e accettazione come strumento di pagamento e riserva di valore.

  18. Insieme agli esperti, la BCE sta vagliando tutte le misure tecnologiche più avanzate in materia di sicurezza e privacy che potrebbero essere adatte a un prodotto di massa per i pagamenti al dettaglio come l’euro digitale. La pseudoanonimizzazione, la netta separazione dei dati, l’hashing e altre tecniche crittografiche assicurerebbero che l’Eurosistema non possa ottenere informazioni sull’identità dei soggetti che effettuano o ricevono pagamenti in euro digitali. I dati di pagamento degli utenti finali sarebbero pseudoanonimizzati in modo da non poter essere identificati direttamente e l’Eurosistema non potrebbe associare nessuno dei dati trattati all’identità di un utente finale. Cfr. anche BCE (2023), op. cit. (nota 7).

  19. La progettazione dell’euro digitale online garantirebbe una maggiore privacy rispetto alle attuali soluzioni di pagamento digitale in termini di dati visibili al gestore dell’infrastruttura centrale per il trattamento dei pagamenti. Nel suo ruolo di gestore dell’infrastruttura, l’Eurosistema non sarebbe in grado di identificare gli utenti che effettuano operazioni in euro digitali. Solo i prestatori dei servizi di pagamento potrebbero associare le informazioni sull’identità dell’utente finale e i dati sui pagamenti trattati dal gestore dell’infrastruttura centrale. Tale aspetto senza precedenti nel settore dei pagamenti elettronici al dettaglio offrirebbe maggiore tutela dei dati personali rispetto alle attuali soluzioni di pagamento, che concentrano una grande quantità di dati sui pagamenti nelle mani dei gestori delle infrastrutture e dei fornitori dei servizi, consentendo loro di associarli agli utenti finali.

  20. Sarebbe prevista la necessità del consenso al trattamento dei dati personali per fini commerciali o per la fornitura di servizi aggiuntivi da parte dei prestatori di servizi di pagamento, piuttosto che la possibilità di negarlo. Lo schema per l’euro digitale assicurerebbe che gli utenti siano in condizione di prendere una decisione informata senza dover rinunciare alla riservatezza dei propri dati personali per poter sfruttare appieno i servizi di base dell’euro digitale (salvo quanto necessario per il rispetto dei requisiti legali). Cfr. BCE (2023), “A stocktake on the digital euro - Summary report on the investigation phase and outlook on the next phase”, 18 ottobre.

  21. Cfr. Panetta, F. (2022), “Il giusto equilibrio per un euro digitale al servizio dei cittadini”, relazione introduttiva dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, 30 marzo; e BCE (2022), “Digital euro – Privacy options”, presentazione all’Eurogruppo, 4 aprile.

  22. Cfr. “Parere della Banca centrale europea, del 31 ottobre 2023, relativo all’euro digitale (CON/2023/34)”.

  23. Cfr. l’articolo 5, paragrafo 2, sulla legge applicabile e l’articolo 32, paragrafo 2, relativo al meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione dell’euro digitale, Commissione europea, COM(2023) 369 final, 28 giugno 2023.

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