Opzioni di ricerca
Home Media Facciamo chiarezza Studi e pubblicazioni Statistiche Politica monetaria L’euro Pagamenti e mercati Lavorare in BCE
Suggerimenti
Ordina per

La presente traduzione del Rapporto sulla convergenza non contiene tutti i capitoli. La pubblicazione completa in inglese è consultabile nel sito Internet della BCE.

1 Introduzione

Il presente Rapporto sulla convergenza è stato predisposto in seguito alla richiesta presentata dalla Bulgaria il 25 febbraio 2025 di effettuare un esame specifico per il paese. Nel redigere questo rapporto la Banca centrale europea (BCE) assolve l’obbligo, sancito all’articolo 140 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Trattato), di riferire al Consiglio dell’Unione europea (Consiglio dell’UE) su richiesta di uno Stato membro dell’UE con deroga “sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell’adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria”[1]. Il rapporto stilato dalla BCE e quello elaborato dalla Commissione europea, in virtù dello stesso mandato, sono sottoposti al Consiglio dell’UE in parallelo. Il presente rapporto riguarda solo la Bulgaria: le posizioni degli altri Stati membri con deroga (Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria) verranno esaminate nella prossima edizione ordinaria del Rapporto sulla convergenza, nel 2026. In considerazione dello status speciale della Danimarca, nel rapporto del 2026 non vi sarà alcuna valutazione relativa alla convergenza di questo Stato, salvo sua esplicita richiesta[2].

Nel presente rapporto la BCE applica il medesimo schema di valutazione dei precedenti rapporti sulla convergenza, al fine di esaminare, con riferimento alla Bulgaria, se sia stato conseguito un grado di convergenza elevato e sostenibile in ambito economico, se la legislazione nazionale risulti compatibile con i trattati e con il Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito “Statuto del SEBC”) e se siano soddisfatti i requisiti di natura giuridica affinché la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) possa divenire parte integrante dell’Eurosistema.

La valutazione del processo di convergenza economica dipende in misura considerevole dalla qualità e dall’integrità delle statistiche su cui si fonda. La compilazione e la segnalazione dei dati non devono essere influenzate da considerazioni o interferenze politiche. Agli Stati membri dell’UE è stato chiesto di attribuire elevata priorità alla qualità e all’integrità delle loro statistiche, di predisporre un adeguato sistema di controlli incrociati in sede di compilazione e di applicare requisiti minimi di qualità. Tali requisiti sono della massima importanza per rafforzare l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità di dar conto del proprio operato degli istituti nazionali di statistica, nonché per sostenere la fiducia nella qualità dei dati sulle finanze pubbliche (cfr. il capitolo 5).

A partire dal 4 novembre 2014 ogni Stato membro dell’UE soggetto ad abrogazione della deroga ha l’obbligo di partecipare al Meccanismo di vigilanza unico (MVU) al più tardi dalla data di adozione dell’euro[3]. Da quel momento, tutti i diritti e gli obblighi inerenti all’MVU cominciano ad applicarsi a tale paese. È pertanto della massima importanza che siano compiuti i preparativi necessari. In particolare, per ogni Stato membro che aderisca all’area dell’euro, e quindi all’MVU, si conduce una valutazione approfondita del sistema bancario[4]. Attualmente la Bulgaria è l’unico Stato membro che partecipa all’MVU in regime di cooperazione stretta con la BCE, nell’ambito dell’impegno del paese ad aderire simultaneamente all’unione bancaria e ai nuovi Accordi europei di cambio (AEC II)[5]. Il quadro di cooperazione stretta con la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) è entrato in vigore il 1° ottobre 2020, previo soddisfacimento dei necessari requisiti normativi e di vigilanza. In tale data la BCE ha assunto la competenza per 1) la vigilanza diretta degli enti significativi in Bulgaria, 2) le procedure comuni per tutti i soggetti vigilati e 3) la sorveglianza degli enti meno significativi, che continuano a essere vigilati dall’autorità nazionale competente. Vi è stata una collaborazione molto assidua tra la vigilanza bancaria della BCE e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) per garantire un’agevole integrazione dell’autorità nazionale competente in seno all’MVU[6].

Il rapporto si articola nel modo seguente: il capitolo 2 descrive lo schema di valutazione adottato per l’esame della convergenza economica e legale; il capitolo 3 presenta una sintesi per il paese corredata dei principali risultati ottenuti sulla base dell’esame della convergenza economica e legale in Bulgaria; il capitolo 4 approfondisce l’analisi dello stato della convergenza economica in Bulgaria; il capitolo 5 delinea gli indicatori di convergenza e la metodologia statistica applicata per la loro costruzione; infine, il capitolo 6 verte sulla compatibilità della legislazione nazionale in Bulgaria, compreso lo statuto della Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria), con gli articoli 130 e 131 del Trattato.

2 Quadro di riferimento dell’analisi

2.1 Convergenza economica

La BCE valuta la convergenza economica degli Stati membri dell’UE che chiedono di adottare l’euro rifacendosi al medesimo quadro di riferimento per l’analisi. Il quadro di riferimento, attuato in maniera coerente per tutti i rapporti sulla convergenza elaborati dall’Istituto monetario europeo (IME) e dalla BCE, si basa innanzitutto sulle disposizioni del Trattato e sulla loro applicazione da parte della BCE per quanto concerne l’andamento dei prezzi, i saldi di bilancio e i rapporti fra debito pubblico e prodotto interno lordo (PIL), i tassi di cambio, i tassi di interesse a lungo termine e altri fattori rilevanti per l’integrazione e la convergenza economica. Inoltre, tiene conto di una serie di altri indicatori economici, sia retrospettivi sia prospettici, considerati utili per un esame più approfondito della sostenibilità della convergenza. Alcuni elementi di questo quadro sono stati migliorati nel tempo. La valutazione di uno Stato membro sulla base dell’insieme di questi fattori fornisce altresì informazioni importanti, le quali contribuiscono ad assicurare che la sua integrazione nell’area dell’euro proceda senza grandi difficoltà. I riquadri da 1 a 5 delineano le disposizioni giuridiche e forniscono precisazioni metodologiche sulle rispettive modalità di applicazione da parte della BCE.

Per assicurare continuità nell’analisi e condizioni di trattamento paritarie, il presente rapporto integra i principi stabiliti nelle precedenti edizioni pubblicate dalla BCE. In particolare, nell’esame dei criteri di convergenza la BCE (e ancor prima l’IME) segue alcuni principi guida. In primo luogo, i singoli criteri sono interpretati e applicati in modo rigoroso, poiché la loro funzione principale è garantire che solo gli Stati membri aventi condizioni economiche idonee al mantenimento della stabilità dei prezzi e alla coesione dell’area dell’euro possano parteciparvi. In secondo luogo, i criteri di convergenza costituiscono un insieme integrato e coeso e devono essere soddisfatti nella loro totalità. Il Trattato li pone sullo stesso piano e non li elenca secondo un ordine di importanza. In terzo luogo, i criteri di convergenza devono essere rispettati sulla base dei dati effettivi piuttosto che delle previsioni. In quarto luogo, la verifica dei criteri deve caratterizzarsi per coerenza, trasparenza e semplicità. Infine, nel valutare il soddisfacimento dei criteri di convergenza, la sostenibilità riveste importanza cruciale, poiché la convergenza deve essere conseguita in maniera durevole e non soltanto in un dato momento. Per questo motivo l’esame effettuato per il paese in rassegna approfondisce gli aspetti connessi con la sostenibilità della convergenza.

Vengono pertanto analizzati retrospettivamente gli andamenti economici nello Stato membro interessato con riferimento, in linea di principio, agli ultimi dieci anni. Questo approccio aiuta a stabilire con maggior precisione quanto gli attuali risultati siano realmente frutto di aggiustamenti di natura strutturale; ciò a sua volta dovrebbe consentire una più accurata valutazione della sostenibilità della convergenza economica.

Inoltre viene condotta, nella misura opportuna, un’analisi prospettica, prestando particolare attenzione al fatto che la sostenibilità di andamenti economici favorevoli si fondi sulla capacità delle politiche economiche di rispondere alle sfide presenti e future in modo adeguato e con effetti duraturi. Una governance forte, istituzioni solide e finanze pubbliche sostenibili sono altrettanto imprescindibili per favorire la stabilità dei prezzi e una crescita durevole del prodotto nel medio e lungo periodo. Nell’insieme, si rileva che per preservare nel tempo i risultati raggiunti sul piano della convergenza economica occorre conseguire una forte posizione di partenza, assicurare l’esistenza di istituzioni solide, presentare capacità di tenuta agli shock e perseguire politiche economiche adeguate dopo l’adozione dell’euro.

Le statistiche contenute in questo rapporto sono aggiornate al 19 maggio 2025. I dati utilizzati per la verifica della convergenza sono stati forniti dalla Commissione europea (cfr. il capitolo 5, nonché le tavole statistiche e i grafici), con la collaborazione della BCE per quanto concerne i tassi di cambio e i tassi di interesse a lungo termine. Come concordato con la Commissione, il periodo di riferimento sia per il criterio della stabilità dei prezzi sia per il criterio dei tassi di interesse a lungo termine è maggio 2024 - aprile 2025, mentre quello per il tasso di cambio è 20 maggio 2023 - 19 maggio 2025. I dati storici sui conti pubblici si fermano al 2024. Si considerano inoltre le previsioni di varie fonti e altre informazioni rilevanti ai fini di una valutazione prospettica della sostenibilità della convergenza, fra cui le previsioni economiche di primavera 2025 e la relazione sul meccanismo di allerta per il 2025 predisposte dalla Commissione europea e divulgate, rispettivamente, il 19 maggio 2025 e il 17 dicembre 2024. Il presente rapporto è stato adottato dal Consiglio generale della BCE il 30 maggio 2025.

Per quanto concerne l’andamento dei prezzi, le disposizioni giuridiche e le relative modalità di applicazione da parte della BCE sono illustrate nel riquadro 1.

Riquadro 1
Andamento dei prezzi

1. Disposizioni del Trattato

L’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del Trattato richiede che il rapporto sulla convergenza esamini la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto del seguente criterio da parte di ciascuno Stato membro:

“il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d’inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi”.

L’articolo 1 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza stabilisce che:

“il criterio relativo alla stabilità dei prezzi, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L’inflazione si misura mediante l’indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali”.

2. Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato

Nel contesto del presente rapporto la BCE applica le disposizioni del Trattato nel seguente modo.

Per quanto riguarda il “tasso medio d’inflazione [...], osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame”, tale indicatore è stato calcolato come variazione della media a dodici mesi dello IAPC nel periodo di riferimento maggio 2024 - aprile 2025 rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. L’inflazione è stata misurata sullo IAPC, costruito allo scopo di fornire una base comparabile per valutare la convergenza in termini di stabilità dei prezzi (cfr. la sezione 5.2). Il concetto di “tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi”, adottato per la determinazione del valore di riferimento, è stato applicato calcolando la media aritmetica semplice dei tassi di incremento dei prezzi dei tre Stati membri con i tassi di inflazione medi più bassi (esclusi i valori fuori linea).

Va osservato che il concetto di valore “fuori linea” è stato menzionato nei precedenti rapporti sulla convergenza della BCE e in quelli dell’IME. Coerentemente con tali rapporti, uno Stato membro è considerato fuori linea se si verificano due condizioni: il tasso medio di inflazione sui dodici mesi è significativamente inferiore alla media dell’area dell’euro e la dinamica dei prezzi ha risentito fortemente di fattori eccezionali. Nell’individuare i valori fuori linea non si segue un approccio automatico. Il concetto di valore fuori linea è stato adottato per trattare in modo adeguato potenziali distorsioni significative nell’andamento dei prezzi dei singoli paesi che riducano la rappresentatività dei tassi di inflazione in tali paesi quale parametro di convergenza. L’approccio per l’individuazione dei valori fuori linea in questo rapporto è coerente con quello adottato nei precedenti rapporti sulla convergenza della BCE.

Su tale base, e ai fini del presente rapporto, i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono l’Irlanda (1,2 per cento), la Finlandia (1,3 per cento) e l’Italia (1,4 per cento). Aggiungendo 1,5 punti percentuali alla media di questi tre tassi, risulta un valore di riferimento del 2,8 per cento per il criterio della stabilità dei prezzi. Nessuno dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati è stato individuato come potenzialmente “fuori linea”, da escludere dal calcolo del valore di riferimento per la stabilità dei prezzi.

Il tasso medio di inflazione misurato sullo IAPC nel periodo di riferimento di 12 mesi (maggio 2024 - aprile 2025) viene valutato alla luce dei risultati economici ottenuti dal paese considerato in termini di stabilità dei prezzi negli ultimi dieci anni. Questo approccio consente un esame più approfondito della sostenibilità dell’andamento dei prezzi nel paese considerato. Si vaglia l’orientamento della politica monetaria – in particolare per stabilire se l’attenzione delle autorità monetarie si sia concentrata soprattutto sul conseguimento e sul mantenimento della stabilità dei prezzi – nonché il contributo fornito dalle altre aree di politica economica alla realizzazione di tale obiettivo. Si tiene conto, inoltre, di come il contesto macroeconomico abbia inciso sul raggiungimento della stabilità dei prezzi. L’evoluzione di questi ultimi è esaminata alla luce delle condizioni della domanda e dell’offerta, analizzando in particolare fattori quali il costo del lavoro per unità di prodotto e i prezzi all’importazione. Infine vengono prese in considerazione le tendenze che emergono da altri importanti indicatori dei prezzi. Con riferimento alle prospettive future, vengono delineati gli andamenti attesi dell’inflazione nei prossimi anni, incluse le previsioni dei principali organismi internazionali e operatori di mercato, e sono analizzati gli aspetti istituzionali e strutturali rilevanti per il mantenimento di un contesto economico idoneo alla stabilità dei prezzi dopo l’adozione dell’euro.

Per quanto riguarda l’andamento della finanza pubblica, le disposizioni giuridiche e le relative modalità di applicazione da parte della BCE sono presentate nel riquadro 2.

Riquadro 2
Andamento della finanza pubblica

1. Disposizioni del Trattato e altre norme giuridiche

L’articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, del Trattato sancisce che il rapporto sulla convergenza esamini la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto del seguente criterio da parte di ciascuno Stato membro:

“la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all’articolo 126, paragrafo 6”.

L’articolo 2 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza stabilisce che:

“il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all’articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, di detto Trattato, significa che, al momento dell’esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 6, di detto Trattato, circa l’esistenza di un disavanzo eccessivo”.

L’articolo 126 definisce la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). Conformemente all’articolo 126, paragrafi 2 e 3, la Commissione europea redige un rapporto nel caso in cui uno Stato membro non soddisfi i criteri di disciplina fiscale, in particolare se:

  1. il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il PIL supera il valore di riferimento (fissato nel Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi al 3 per cento), a meno che
    1. il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento oppure, in alternativa,
    2. il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
  2. il rapporto fra il debito pubblico e il PIL supera il valore di riferimento (fissato nel Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi al 60 per cento), a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

Inoltre, il rapporto predisposto dalla Commissione deve tenere conto dell’eventuale differenza fra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per investimenti e di tutti gli altri fattori rilevanti, compresa la situazione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre elaborare un rapporto se ritiene che in un determinato Stato membro, sebbene i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. Il Comitato economico e finanziario formula un parere in merito al rapporto della Commissione. Infine, conformemente all’articolo 126, paragrafo 6, il Consiglio dell’UE, deliberando sulla base della raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, a maggioranza qualificata escluso lo Stato membro e dopo una valutazione globale, se esista un disavanzo eccessivo.

Le disposizioni del Trattato di cui all’articolo 126 sono ulteriormente precisate nel Regolamento (CE) n. 1467/97[7] modificato dal Regolamento (UE) n. 1177/2011[8] e dal Regolamento (UE) n. 2024/1264[9], il quale fra l’altro:

  • conferma la pari importanza del criterio del debito e del criterio del disavanzo, rendendo il primo operativo;
  • specifica le condizioni alle quali si considera che un rapporto tra il debito pubblico e il PIL superiore al valore di riferimento si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini a tale valore con un ritmo adeguato in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera b), del Trattato. Il nuovo quadro di riferimento dell’UE per le politiche di bilancio modifica le condizioni alle quali si ritiene che un rapporto tra il debito pubblico e il PIL superiore al valore di riferimento si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini a tale valore con un ritmo adeguato in linea con l’articolo 126, paragrafo 2, lettera b). Specificamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento il requisito si considera soddisfatto qualora lo Stato membro in questione rispetti il proprio percorso della spesa netta. La Commissione elabora una relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, del Trattato quando il rapporto debito/PIL supera il valore di riferimento, la posizione di bilancio non è prossima al pareggio né in avanzo e le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato membro eccedono 0,3 punti percentuali del PIL ogni anno o 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente;
  • definisce in dettaglio i fattori rilevanti che la Commissione deve considerare nel predisporre la relazione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, del Trattato, ma soprattutto menziona una serie di elementi ritenuti significativi nel valutare l’evoluzione della posizione economica, di bilancio e del debito pubblico a medio termine (cfr. l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento).

2. Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato

Ai fini dell’esame della convergenza, la BCE esprime il proprio avviso sull’andamento della finanza pubblica, di cui analizza i principali indicatori sotto il profilo della sostenibilità per il periodo 2015‑2024, le prospettive e le sfide per i conti pubblici, rivolgendo particolare attenzione alle relazioni fra l’evoluzione del disavanzo e quella del debito pubblico. In merito all’impatto sulle finanze pubbliche della pandemia di COVID‑19 e della guerra russa contro l’Ucraina, la BCE fa riferimento alla clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, attivata dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2023, ossia prima della riforma del patto dell’aprile 2024, secondo quanto stabilito nell’articolo 5, paragrafo 1 e nell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1466/97[10] per il braccio preventivo e nell’articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1467/97 per il braccio correttivo. In merito all’impatto della flessibilità aggiuntiva connessa all’incremento della spesa per la difesa, la BCE fa riferimento alla clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità e crescita, introdotta dalla riforma dell’aprile 2024. L’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2024/1263[11] stabilisce che “su richiesta di uno Stato membro e su raccomandazione della Commissione basata sulla propria analisi, il Consiglio può adottare, entro quattro settimane dalla raccomandazione della Commissione, una raccomandazione che consenta a uno Stato membro di deviare dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine”. La BCE presenta anche un’analisi riguardante l’efficacia dei quadri di bilancio nazionali, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1467/97, nonché alla Direttiva 2011/85/UE[12]. Con riferimento all’articolo 126 del Trattato la BCE, a differenza della Commissione, non riveste alcun ruolo formale nella PDE. Il suo rapporto si limita pertanto a indicare se nei confronti di un paese sia stata avviata la PDE.

Per quanto riguarda la disposizione del Trattato relativa a un rapporto fra debito pubblico e PIL superiore al 60 per cento che “si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato”, la BCE analizza gli andamenti passati e le tendenze future del rapporto debito/PIL. Per gli Stati membri in cui questo indicatore supera il valore di riferimento, la BCE fornisce l’ultima valutazione della Commissione, come stabilito nell’articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1467/97.

L’esame dell’andamento della finanza pubblica si avvale dei dati compilati sulla base dei conti economici nazionali, conformemente al Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010) (cfr. il capitolo 5). I dati presentati in questo rapporto sono stati forniti per la maggior parte dalla Commissione ad aprile e a maggio 2025 e includono quelli sui conti pubblici per il periodo 2015‑2024, nonché le previsioni da essa formulate per il 2025‑2026.

Per quanto concerne la sostenibilità delle finanze pubbliche, i risultati conseguiti nel 2024, anno di riferimento, sono valutati alla luce degli andamenti registrati dal paese considerato negli ultimi dieci anni. Innanzitutto viene esaminata l’evoluzione del rapporto fra il disavanzo pubblico e il PIL. Giova ricordare che sull’andamento del rapporto disavanzo/PIL annuo di un paese influiscono tipicamente vari fattori sottostanti, suddivisibili in “effetti ciclici”, che riflettono la reazione del deficit alle variazioni del ciclo economico, ed “effetti non ciclici”, spesso ricondotti ad aggiustamenti strutturali o permanenti delle politiche di bilancio. Tuttavia i secondi, così come quantificati nel presente rapporto, non sono necessariamente ascrivibili del tutto alle variazioni strutturali della situazione di finanza pubblica, in quanto includono effetti temporanei sul bilancio derivanti sia da provvedimenti di politica economica sia da fattori straordinari.

Vengono poi esaminati sia l’evoluzione del rapporto fra debito pubblico e PIL nell’arco di tale periodo, sia i fattori ad essa sottesi, ossia la differenza tra la crescita nominale del PIL e i tassi di interesse, il saldo primario e il raccordo disavanzo‑debito. Questa prospettiva può fornire ulteriori informazioni su quanto il contesto macroeconomico, in particolare l’effetto congiunto di crescita e tassi di interesse, abbia inciso sulla dinamica del debito. Si effettua inoltre un’analisi della struttura del debito pubblico, incentrata in particolare sul livello e sull’evoluzione della quota di debito a breve termine e di quella denominata in valuta estera. Raffrontando tali quote con il livello corrente del rapporto debito/PIL è possibile evidenziare la sensibilità dei saldi di bilancio alle variazioni dei tassi di cambio e di interesse.

Nel 2024 è entrata in vigore la riforma del Patto di stabilità e crescita, che ha introdotto nuove norme per l’avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) per violazione del criterio del debito. Sebbene le norme per l’avvio di una PDE per violazione del criterio del disavanzo rimangano ampiamente invariate, quelle relative all’avvio di una PDE per violazione del criterio del debito sono state modificate, come descritto nel riquadro 2. Tuttavia, nel periodo fino alla data di chiusura delle statistiche nel 2025, non sono state avviate PDE per violazione del criterio del debito sulla base dei risultati del 2024, poiché i percorsi della spesa netta stabiliti dal Consiglio dell’UE riguardano le strategie di bilancio solo a partire dal 2025.

Per il periodo 2020‑2023 è stata attivata la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita e ad aprile 2025 il Consiglio dell’UE ha presentato una richiesta coordinata di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L’attivazione della clausola di salvaguardia generale ha consentito agli Stati membri uno scostamento rispetto ai requisiti di bilancio applicabili normalmente, al fine di agevolare le necessarie misure di coordinamento delle politiche nel contesto della pandemia e della guerra russa contro l’Ucraina nell’ambito del Patto di stabilità e crescita. Il 19 marzo 2025 la Commissione europea ha poi proposto l’attivazione coordinata della clausola di salvaguardia nazionale, che consente ai paesi di discostarsi dai rispettivi percorsi di spesa netta approvati, affinché dispongano di un ulteriore margine di bilancio per incrementare la spesa per la difesa. In particolare la Commissione ha dichiarato: “La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e la sua minaccia per la sicurezza europea sono circostanze eccezionali al di fuori del controllo degli Stati membri che hanno rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche degli Stati membri in quanto hanno determinato un aumento della spesa per la difesa attuale o prevista”[13]. Il 30 aprile 2025 il Consiglio ha diffuso la dichiarazione sulla richiesta coordinata di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale[14]. A tale data 16 Stati membri avevano deciso di richiedere l’attivazione della clausola, che fa riferimento a un periodo di quattro anni e a una percentuale massima di flessibilità pari all’1,5 per cento del PIL.

Con riferimento alle prospettive future, vengono prese in considerazione le recenti previsioni della Commissione europea per il 2025‑2026 e la valutazione delle sfide di lungo periodo per la sostenibilità del debito. L’esame include, in particolare, le prospettive per i saldi di bilancio e i rapporti debito/PIL sulla base delle attuali politiche di bilancio. Vengono altresì messe in luce le sfide di lungo periodo per la sostenibilità delle posizioni di bilancio e per le grandi aree che necessitano di un’azione di risanamento, con particolare attenzione alle sfide connesse sia alla presenza di sistemi pensionistici pubblici a ripartizione in un contesto demografico in trasformazione, sia alle passività potenziali assunte dalle amministrazioni pubbliche. In base alle nuove norme, i programmi di bilancio a medio termine dei paesi sono delineati nei loro piani nazionali strutturali di bilancio, pubblicati dall’autunno del 2024. Tali piani presentano una traiettoria della spesa netta per un periodo di almeno quattro anni e definiscono le strategie di bilancio dei governi a partire dal 2025.

Per quanto attiene all’andamento del cambio, le disposizioni giuridiche e le relative modalità di applicazione da parte della BCE sono esposte nel riquadro 3.

Riquadro 3
Andamento del tasso di cambio

1. Disposizioni del Trattato

L’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, del Trattato prescrive che il rapporto sulla convergenza esamini la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto del seguente criterio da parte di ciascuno Stato membro:

“il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell’euro”.

L’articolo 3 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza stabilisce che:

“il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, di detto Trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell’esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell’euro”.

2. Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato

Per quanto concerne la stabilità del cambio, la BCE verifica se il paese analizzato abbia aderito ai nuovi Accordi europei di cambio (AEC II), che hanno sostituito il meccanismo di cambio dello SME nel gennaio 1999, per un periodo di almeno due anni prima dell’esame della convergenza senza registrare gravi tensioni, in particolare senza svalutazioni nei confronti dell’euro. Nel caso di una partecipazione più breve, l’andamento del tasso di cambio è considerato su un periodo di riferimento di due anni.

Nel valutare la stabilità del tasso di cambio rispetto all’euro si attribuisce particolare importanza al fatto che questo sia rimasto prossimo alla parità centrale degli AEC II; tuttavia, in linea con l’approccio adottato in passato, si tiene anche conto dei fattori che potrebbero averne determinato un apprezzamento. A tale riguardo, l’ampiezza della banda di oscillazione negli AEC II non pregiudica l’esame del criterio relativo alla stabilità del cambio.

Inoltre, l’assenza di “gravi tensioni” viene generalmente appurata considerando: 1) l’entità della deviazione del tasso di cambio dalla parità centrale degli AEC II; 2) alcuni indicatori quali la volatilità del tasso di cambio nei confronti dell’euro e la sua tendenza, nonché il differenziale di interesse a breve termine rispetto all’area dell’euro e la sua evoluzione; 3) il ruolo svolto dagli interventi sui mercati valutari; 4) l’incidenza dei programmi di assistenza finanziaria internazionale sulla stabilizzazione della moneta.

Il periodo di riferimento considerato nel presente rapporto è 20 maggio 2023 - 19 maggio 2025. I tassi di cambio bilaterali utilizzati sono tassi ufficiali della BCE (cfr. il capitolo 5).

Oltre ad analizzare la partecipazione agli AEC II e l’andamento del tasso di cambio nominale nei confronti dell’euro nel periodo in rassegna, ci si sofferma brevemente sulla sostenibilità del livello corrente del cambio. Questa viene desunta valutando l’evoluzione dei tassi di cambio effettivi reali, nonché i saldi di conto corrente, conto capitale e conto finanziario della bilancia dei pagamenti. Sono altresì considerate la dinamica del debito estero lordo e la posizione patrimoniale netta verso l’estero su periodi più lunghi. La sezione sull’andamento del tasso di cambio contempla inoltre alcuni indicatori del grado di integrazione di un paese con l’area dell’euro, valutato in termini finanziari e di commercio con l’estero (esportazioni e importazioni). Infine, la sezione sull’andamento del tasso di cambio indica, ove applicabile, se il paese in rassegna abbia beneficiato dell’erogazione di liquidità da parte di una banca centrale o di sostegno alla bilancia dei pagamenti nel periodo di riferimento di due anni. Si tiene conto dell’assistenza sia effettiva sia disponibile a titolo precauzionale.

Per quanto concerne l’andamento dei tassi di interesse a lungo termine, le disposizioni giuridiche e le relative modalità di applicazione da parte della BCE sono delineate nel riquadro 4.

Riquadro 4
Andamento dei tassi di interesse a lungo termine

1. Disposizioni del Trattato

L’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino, del Trattato prevede che il rapporto sulla convergenza esamini la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto del seguente criterio da parte di ciascuno Stato membro:

“i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio”.

L’articolo 4 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza stabilisce che:

“il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse di cui all’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino, di detto Trattato, significa che il tasso d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali”.

2. Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato

Nel contesto del presente rapporto la BCE applica le disposizioni del Trattato nel seguente modo.

Per quanto riguarda “il tasso d’interesse nominale a lungo termine” osservato “in media nell’arco di un anno prima dell’esame”, questo indicatore è stato calcolato come la media aritmetica degli ultimi 12 mesi per i quali sono disponibili i dati relativi allo IAPC. Il periodo di riferimento considerato in questo rapporto è maggio 2024 - aprile 2025, in linea con il periodo di riferimento per il criterio della stabilità dei prezzi.

Il concetto di “tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi”, adottato per la determinazione del valore di riferimento, è stato applicato calcolando la media aritmetica semplice dei tassi di interesse a lungo termine degli stessi tre Stati membri considerati nel calcolo del valore di riferimento per la stabilità dei prezzi (cfr. il riquadro 1). Nell’orizzonte temporale assunto ai fini del presente rapporto i tassi di interesse a lungo termine dei tre Stati membri con i tassi di inflazione più bassi considerati nel calcolo del valore di riferimento per il criterio della stabilità dei prezzi sono il 2,9 per cento (Finlandia), il 2,8 (Irlanda) e il 3,7 (Italia). da cui risulta un tasso medio del 3,1 per cento che, con l’aggiunta di 2 punti percentuali, dà un valore di riferimento del 5,1 per cento[15].

Come menzionato in precedenza, il Trattato richiama esplicitamente la “stabilità della convergenza” che si riflette nel livello dei tassi di interesse a lungo termine. Pertanto, gli andamenti nel periodo in rassegna (maggio 2024 ‑ aprile 2025) sono esaminati alla luce sia dell’evoluzione dei tassi di interesse a lungo termine negli ultimi dieci anni, o nel periodo per il quale sono disponibili i dati, sia dei principali fattori sottostanti ai differenziali fra quei tassi e il tasso medio corrispondente dell’area dell’euro. Nell’arco di tempo considerato la media dei tassi di interesse a lungo termine dell’area potrebbe avere in parte riflesso premi per il rischio elevati specifici di diversi paesi membri. Pertanto, a fini di raffronto è stato utilizzato anche il rendimento dei titoli di Stato a lungo termine dell’area con rating AAA (ossia il tasso a lungo termine desunto dalla curva dei rendimenti dei titoli di Stato dell’area con rating AAA). Nell’ambito di quest’analisi il presente rapporto fornisce anche informazioni sulla dimensione e sull’evoluzione del mercato finanziario, basate su tre diversi indicatori che insieme forniscono una misura della sua entità, ossia le consistenze dei titoli di debito emessi dalle società non finanziarie, la capitalizzazione del mercato azionario e il credito erogato dalle istituzioni finanziarie monetarie al settore privato interno non finanziario.

Infine, l’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato prevede che il rapporto sulla convergenza tenga conto di una serie di altri fattori rilevanti (cfr. il riquadro 5). A tale riguardo, il quadro per la governance economica rafforzata vigente dal 13 dicembre 2011, in conformità all’articolo 121, paragrafo 6, del Trattato, è inteso a garantire un coordinamento più stretto delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri dell’UE. Il riquadro 5 presenta brevemente tali disposizioni giuridiche e l’approccio seguito dalla BCE nel vagliare gli altri fattori rilevanti ai fini della valutazione della convergenza.

Riquadro 5
Altri fattori rilevanti

1. Disposizioni del Trattato e altre norme giuridiche

In base all’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato “le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell’integrazione dei mercati, della situazione e dell’evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell’evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo”.

In tale contesto la BCE prende in considerazione il pacchetto legislativo sulla governance economica nell’UE entrato in vigore il 13 dicembre 2011. Sulla scorta delle disposizioni del Trattato enunciate all’articolo 121, paragrafo 6, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafi 3 e 4, del Trattato. Queste regole sono state stabilite “al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri” (articolo 121, paragrafo 3), tenuto conto che “è necessario trarre insegnamenti dall’esperienza acquisita nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell’Unione economica e monetaria e, in particolare, c’è bisogno di una governance economica rafforzata nell’Unione sulla base di una più forte titolarità nazionale”[16]. Il pacchetto legislativo contempla un quadro di sorveglianza rafforzata (procedura per gli squilibri macroeconomici, PSM) inteso a prevenire squilibri macroeconomici e macrofinanziari eccessivi assistendo gli Stati membri dell’UE che presentano divergenze dai parametri nel definire piani di correzione, prima che tali divergenze possano radicarsi.

2. Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato

In linea con la prassi adottata in passato, gli altri fattori di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato sono esaminati nel capitolo 4, in relazione ai singoli criteri di convergenza illustrati nei riquadri da 1 a 4. Per completezza, il capitolo 4 presenta anche gli indicatori del quadro di valutazione per la Bulgaria (anche in relazione alle soglie di allerta), in modo da fornire tutte le informazioni disponibili rilevanti al fine di individuare gli squilibri macroeconomici e macrofinanziari suscettibili di ostacolare il raggiungimento di un elevato grado di convergenza sostenibile, come stabilito dall’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato. In particolare, per quanto riguarda gli Stati membri dell’UE con deroga oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi, difficilmente si potrà ritenere che abbiano conseguito un alto grado di convergenza sostenibile come enunciato nell’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato.

2.2 Compatibilità della normativa nazionale con i trattati

2.2.1 Introduzione

L’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato prevede che, almeno una volta ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro con deroga, la BCE (e la Commissione europea) riferisca al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell’adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria. Questi rapporti devono comprendere un esame della compatibilità della normativa nazionale di ciascuno Stato membro con deroga, incluso lo statuto della sua BCN, con gli articoli 130 e 131 del Trattato e i pertinenti articoli dello Statuto del SEBC. L’obbligo di compatibilità imposto dal Trattato agli Stati membri con deroga viene anche definito “convergenza legale”.

Nel verificare la convergenza legale, la BCE non si limita a una verifica formale della lettera della normativa nazionale, ma può anche valutare se l’attuazione delle disposizioni pertinenti è conforme allo spirito dei trattati e dello Statuto del SEBC. La BCE è particolarmente preoccupata di eventuali segni di pressione sugli organi decisionali delle BCN degli Stati membri, che sarebbero contrari allo spirito del Trattato con riguardo all’indipendenza della banca centrale.

La BCE ravvisa altresì la necessità che gli organi decisionali delle BCN operino in maniera regolare e continuativa. A tale proposito, in particolare, quando la carica di membro di un organo decisionale di una BCN divenga vacante, le autorità competenti degli Stati membri devono adottare le misure necessarie a garantire la tempestiva nomina del successore[17].

La BCE monitorerà da vicino ogni sviluppo prima di effettuare una valutazione definitiva positiva concludendo che la legislazione nazionale di uno Stato membro è compatibile con il Trattato e con lo Statuto del SEBC.

Uno Stato membro con deroga e convergenza legale

La Bulgaria, la cui normativa nazionale è presa in esame nel presente rapporto, ha lo status di Stato membro con deroga, ossia non ha ancora adottato l’euro. L’articolo 5[18] dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea dispone che la Bulgaria partecipi all’Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale Stato membro con deroga ai sensi dell’articolo 139 del Trattato.

L’obiettivo della valutazione della convergenza legale è di facilitare la decisione del Consiglio volta a stabilire quali Stati membri abbiano adempiuto ai propri “obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria” (articolo 140, paragrafo 1, del Trattato). Nella sfera giuridica, queste condizioni attengono in particolare all’indipendenza della banca centrale e all’integrazione legale delle BCN nell’Eurosistema.

Struttura della valutazione giuridica

La valutazione giuridica segue a grandi linee lo schema dei precedenti rapporti della BCE e dell’IME sulla convergenza legale[19].

La compatibilità della normativa nazionale è considerata alla luce della legislazione adottata prima del 15 aprile 2025.

2.2.2 Portata dell’adeguamento

Aree di adeguamento

Allo scopo di identificare le aree in cui si rende necessario l’adeguamento della normativa nazionale, sono esaminate le questioni seguenti:

  • compatibilità con le disposizioni relative all’indipendenza delle BCN, dei membri degli organi decisionali e dei governatori delle BCN nel Trattato (articolo 130) e nello Statuto del SEBC (articoli 7 e 14.2);
  • compatibilità con le disposizioni relative al segreto professionale (articolo 37 dello Statuto del SEBC);
  • compatibilità con il divieto di finanziamento monetario (articolo 123 del Trattato) e di accesso privilegiato (articolo 124 del Trattato);
  • compatibilità con l’ortografia comune dell’euro imposta dal diritto dell’Unione; e
  • integrazione legale delle BCN nell’Eurosistema (in particolare per ciò che concerne gli articoli 12.1 e 14.3 dello Statuto del SEBC).

“Compatibilità” anziché “armonizzazione”

L’articolo 131 del Trattato prevede che la normativa nazionale sia “compatibile” con i trattati e lo Statuto del SEBC; pertanto deve essere posto rimedio a qualunque eventuale incompatibilità. Né la preminenza del Trattato e dello Statuto del SEBC sulla normativa nazionale, né la natura dell’incompatibilità fanno venir meno tale obbligo.

Il requisito di “compatibilità” che la normativa nazionale deve soddisfare non significa che il Trattato richieda l’“armonizzazione” degli statuti delle BCN, né tra di loro né rispetto allo Statuto del SEBC. Le peculiarità nazionali possono continuare a esistere nei limiti in cui esse non violino la competenza esclusiva dell’UE in materia monetaria. In effetti, l’articolo 14.4 dello Statuto del SEBC consente alle BCN di svolgere funzioni diverse da quelle specificate nello Statuto del SEBC, nella misura in cui esse non interferiscano con gli obiettivi e i compiti del SEBC[20]. L’esistenza di disposizioni negli statuti delle BCN che autorizzano l’espletamento di tali funzioni supplementari dimostrano chiaramente che le differenze possono continuare a esistere. Il termine “compatibile” indica, piuttosto, che la normativa nazionale e gli statuti delle BCN devono essere adeguati in modo da eliminare le incongruenze con i trattati e lo Statuto del SEBC e assicurare il necessario grado di integrazione delle BCN nel SEBC. In particolare, dovrebbe essere adeguata qualsiasi norma che leda l’indipendenza di una BCN, secondo la definizione datane nel Trattato, e il suo ruolo di parte integrante del SEBC. Per conseguire tale obiettivo, pertanto, non è sufficiente fare affidamento semplicemente sul principio della preminenza del diritto dell’UE sulla normativa nazionale.

L’obbligo di cui all’articolo 131 del Trattato riguarda esclusivamente l’incompatibilità con i trattati e lo Statuto del SEBC. Tuttavia, la normativa nazionale incompatibile con la legislazione secondaria dell’UE pertinente ai settori oggetto di adeguamento esaminati nel presente rapporto dovrebbe essere a questa allineata. La preminenza del diritto dell’UE non incide sull’obbligo di adeguare la normativa nazionale. Tale obbligo di carattere generale deriva non solo dall’articolo 131 del Trattato, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea[21].

I trattati e lo Statuto del SEBC non prescrivono le modalità di adeguamento della normativa nazionale. La compatibilità può pertanto essere conseguita sopprimendo eventuali normative nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione, facendo riferimento ai trattati e allo Statuto del SEBC oppure, in via eccezionale, tramite l’incorporazione di tali disposizioni e indicandone l’origine, a determinate condizioni.

Di norma, si deve evitare una riproduzione delle rilevanti disposizioni del diritto dell’Unione direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico dello Stato membro utilizzando lo stesso linguaggio[22]. Una riproduzione può generare incertezza sia in relazione alla natura giuridica e all’origine delle disposizioni applicabili sia alla data della loro entrata in vigore. Ciò non sarebbe in linea con il principio di applicazione e interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’Unione[23]. Inoltre, se una disposizione nazionale utilizza una formulazione differente da quella utilizzata nella pertinente disposizione dell’Unione, crea contenuto normativo per proprio conto. In conformità all’articolo 2, paragrafo 1, del Trattato, la competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica monetaria impedisce agli Stati membri di adottare disposizioni che, alla luce del loro obiettivo e del loro contenuto, stabiliscono norme giuridiche che disciplinano l’utilizzo dell’euro come moneta unica, a meno che gli Stati membri siano stati autorizzati a farlo[24]. In tale contesto, il concetto di politica monetaria non si limita alla sua declinazione operativa, che, in base al primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato, è uno dei compiti fondamentali dell’Eurosistema. Esso implica inoltre una dimensione normativa volta a garantire lo status dell’euro in quanto moneta unica[25].

In circostanze eccezionali, una riproduzione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro utilizzando lo stesso linguaggio può essere utilizzata per ragioni di coerenza e al fine di renderle comprensibili alle persone alle quali si applicano. Laddove sussistano tali circostanze eccezionali che consentono una riproduzione di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell’Unione, le disposizioni dovrebbero essere riprodotte in maniera precisa e la formulazione non dovrebbe essere modificata.[26] Inoltre, le disposizioni dovrebbero essere riprodotte esclusivamente nella misura giustificata dalle circostanze eccezionali. Tuttavia, tali circostanze eccezionali non sussistono quando le disposizioni direttamente applicabili del diritto dell’Unione sono sufficientemente coerenti e complete, rendendo inutile ripeterle o rispecchiarle nel diritto nazionale[27]. Se le disposizioni direttamente applicabili del diritto dell’Unione sono rilevanti meramente nel contesto dei settori contemplati dal diritto nazionale, non è necessario che quest’ultimo faccia riferimento a tali disposizioni. Nella misura in cui il diritto nazionale riproduca necessariamente disposizioni direttamente applicabili del diritto dell’Unione per le ragioni menzionate in precedenza, dovrebbe farlo in maniera esplicita e chiarire che le sue disposizioni sono “ai sensi delle” oppure “in conformità alle” rilevanti disposizioni del diritto dell’Unione, laddove queste ultime sono meramente riprodotte per collocare il diritto nazionale in un contesto più ampio, oppure ancora “impregiudicate” le rilevanti disposizioni del diritto dell’Unione, se un’autorità nazionale esercita competenze residuali che vanno al di là di quelle esercitate nell’ambito del SEBC e dell’Eurosistema[28].

Inoltre, in funzione strumentale al conseguimento e al mantenimento della compatibilità fra la normativa nazionale e i trattati e lo Statuto del SEBC, la BCE deve essere consultata dalle istituzioni dell’UE e dagli Stati membri su progetti di disposizioni legislative che ricadono nei suoi ambiti di competenza, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del Trattato, nonché dell’articolo 4 dello Statuto del SEBC. La Decisione 98/415/CE del Consiglio[29] richiede espressamente che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto di tale obbligo.

2.2.3 Indipendenza delle BCN

Per quanto concerne l’indipendenza della banca centrale, la normativa nazionale degli Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004, nel 2007 o nel 2013 ha dovuto essere adeguata in modo tale da renderla conforme alle pertinenti disposizioni del Trattato e dello Statuto del SEBC ed essere in vigore rispettivamente il 1° maggio 2004, il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2013[30]. La Svezia era tenuta ad assicurare l’entrata in vigore dei necessari adeguamenti entro il 1° giugno 1998, data di istituzione del SEBC.

Indipendenza della banca centrale

Nel novembre 1995 l’IME ha predisposto un elenco dei diversi profili di indipendenza della banca centrale (descritti successivamente in dettaglio nel suo Rapporto sulla convergenza del 1998), su cui si è basata la valutazione della normativa nazionale degli Stati membri in quel momento, in particolare degli statuti delle BCN. Il concetto d’indipendenza della banca centrale include vari tipi di indipendenza che devono essere valutati separatamente, ossia: indipendenza funzionale, istituzionale, personale e finanziaria. Negli ultimi anni, nei pareri adottati dalla BCE, l’analisi di tali aspetti dell’indipendenza della banca centrale è stata ulteriormente raffinata. Gli aspetti considerati costituiscono la base per la valutazione del livello di convergenza della normativa nazionale degli Stati membri con deroga rispetto ai trattati e allo Statuto del SEBC.

Indipendenza funzionale

L’indipendenza della banca centrale non è fine a se stessa, ma è strumentale al conseguimento di un obiettivo chiaramente definito e preminente su ogni altro. L’indipendenza funzionale richiede che l’obiettivo primario di ogni BCN sia fissato in maniera chiara e certa dal punto di vista giuridico e sia pienamente in linea con l’obiettivo primario della stabilità dei prezzi stabilito dal Trattato. Il perseguimento di tale obiettivo è realizzato mettendo a disposizione delle BCN i mezzi e gli strumenti necessari a raggiungerlo, indipendentemente da ogni altra autorità. Il requisito dell’indipendenza della banca centrale sancito dal Trattato rispecchia l’opinione generale che l’obiettivo primario della stabilità dei prezzi è perseguito al meglio da un’istituzione pienamente indipendente, il cui mandato sia definito con precisione. L’indipendenza della banca centrale è pienamente compatibile con la responsabilità delle BCN per le proprie decisioni, aspetto rilevante per rafforzare la fiducia nell’indipendenza dell’istituzione stessa. Ciò implica trasparenza e dialogo con i terzi.

Con riferimento alla tempistica, il Trattato non si è espresso chiaramente in merito a quando le BCN degli Stati membri con deroga debbano conformarsi all’obiettivo primario della stabilità dei prezzi previsto nell’articolo 127, paragrafo 1, e nell’articolo 282, paragrafo 2, del Trattato e nell’articolo 2 dello Statuto del SEBC. Per gli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo la data d’introduzione dell’euro, era controverso se tale obbligo decorresse dalla data di adesione o da quella dell’adozione dell’euro da parte loro. In effetti, mentre l’articolo 127, paragrafo 1, del Trattato non ha effetto riguardo agli Stati membri con deroga (cfr. l’articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del Trattato), a essi si applica l’articolo 2 dello Statuto del SEBC (cfr. l’articolo 42.1 dello Statuto del SEBC). La BCE è dell’avviso che l’obbligo del mantenimento della stabilità dei prezzi quale obiettivo primario delle BCN decorra dal 1° giugno 1998 per la Svezia e dal 1° maggio 2004, dal 1° gennaio 2007 e dal 1° luglio 2013 per gli Stati membri che hanno aderito all’UE in tali date. Ciò poiché uno dei principi guida dell’UE, vale a dire la stabilità dei prezzi (articolo 119 del Trattato), si applica anche nei confronti degli Stati membri con deroga. Inoltre, ciò risponde all’obiettivo sancito nel Trattato che tutti gli Stati membri debbano adoperarsi per conseguire una convergenza macroeconomica, compresa la stabilità dei prezzi, che rappresenta la ragione per la quale vengono preparati regolarmente i rapporti della BCE e della Commissione europea. Tale conclusione è corroborata ulteriormente dalla ragion d’essere dell’indipendenza della banca centrale, che è giustificata solo se viene data preminenza all’obiettivo generale della stabilità dei prezzi.

Per quanto attiene ai termini relativi all’obbligo delle BCN degli Stati membri con deroga di assumere come proprio principale obiettivo il mantenimento della stabilità dei prezzi, le valutazioni relative ai singoli paesi contenute nel presente rapporto sono effettuate sulla base delle conclusioni che precedono.

Indipendenza istituzionale

L’indipendenza istituzionale è menzionata nell’articolo 130 del Trattato e nell’articolo 7 dello Statuto del SEBC. Tali articoli vietano alle BCN e ai membri dei rispettivi organi decisionali di sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’UE, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Inoltre, è vietato alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’UE nonché ai governi degli Stati membri dell’Unione di cercare di influenzare i membri degli organi decisionali delle BCN le cui decisioni possano influire sull’assolvimento dei compiti delle BCN relativi al SEBC. Per rispecchiare l’articolo 130 del Trattato e l’articolo 7 dello Statuto del SEBC, la normativa nazionale dovrebbe al contempo rifletterne i divieti e non restringerne la portata applicativa[31]. Il riconoscimento di tale indipendenza delle banche centrali nazionali non ha come conseguenza quella di esentarle da ogni norma di diritto né di metterle al riparo da qualsiasi tipo di legislazione[32].

Indipendentemente dalla forma giuridica assunta dalla BCN, sia essa un ente statale, un organismo di diritto pubblico o sia semplicemente costituita in forma societaria, vi è il rischio che i titolari, in virtù dei diritti derivanti da tale posizione, possano influenzarne gli organi decisionali in relazione ai compiti assolti nell’ambito del SEBC[33]. Tale influenza, sia essa esercitata tramite i diritti degli azionisti o altrimenti, potrebbe incidere sull’indipendenza di una BCN e dovrebbe pertanto essere limitata a livello normativo.

Il quadro normativo relativo all’attività di banca centrale deve fornire una base stabile e a lungo termine per il funzionamento di una banca centrale. Modifiche frequenti all’assetto istituzionale di una BCN, che incidono sulla sua stabilità organizzativa e gestionale, potrebbero pregiudicarne l’indipendenza istituzionale[34].

L’indipendenza istituzionale dovrebbe essere rispettata anche in casi di emergenza. Soltanto ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 347 del Trattato, le autorità nazionali sono autorizzate ad esercitare, in via temporanea ed eccezionale, poteri che ricadono nella competenza esclusiva del SEBC. Il momento decisivo per tale valutazione è quello in cui la misura è adottata. Dato il carattere eccezionale dell’articolo 347 del Trattato, gli Stati membri dovrebbero evitare di adottare norme di prevenzione in assenza delle condizioni imposte dall’articolo 347 del Trattato[35].

Divieto di impartire istruzioni

Diritti di terzi di impartire istruzioni alle BCN, ai loro organi decisionali o ai loro membri sono incompatibili con il Trattato e con lo Statuto del SEBC, laddove riguardino compiti del SEBC.

Qualunque coinvolgimento di una BCN nell’attuazione di misure di rafforzamento della stabilità finanziaria deve avvenire nell’osservanza del Trattato, ossia le funzioni delle BCN devono essere assolte in maniera pienamente compatibile con la loro indipendenza funzionale, istituzionale e finanziaria così da salvaguardare il puntuale assolvimento dei loro compiti ai sensi del Trattato e dello Statuto del SEBC[36]. Nei limiti in cui la normativa nazionale assegni alla BCN un ruolo che vada oltre le funzioni consultive e richieda l’assunzione di compiti supplementari, è necessario assicurare che tali compiti non incidano sulla capacità della BCN di assolvere i propri compiti relativi al SEBC dal punto di vista operativo e finanziario[37]. Inoltre, ai fini dell’inclusione di rappresentanti della BCN in organi decisionali collegiali di autorità di vigilanza o di altre autorità, si dovrebbe tenere debito conto delle garanzie di indipendenza personale dei membri degli organi decisionali della BCN[38].

Divieto di approvazione, sospensione, annullamento o differimento di decisioni

Diritti di terzi di approvare, sospendere, annullare o differire decisioni di una BCN sono incompatibili con il Trattato e lo Statuto del SEBC, laddove riguardino compiti del SEBC[39].

Divieto di sindacato sulle decisioni per motivi di legittimità

Il diritto di organi diversi da tribunali indipendenti di sindacare, per motivi di legittimità, decisioni relative alle funzioni assolte nell’ambito del SEBC è incompatibile con il Trattato e lo Statuto del SEBC, in quanto l’espletamento di tali funzioni non può essere posto in discussione a livello politico. Il diritto del governatore di una BCN di sospendere, per motivi di legittimità, l’attuazione delle decisioni del SEBC o degli organi decisionali di una BCN per sottoporle, quindi, a una decisione finale di autorità politiche equivarrebbe a chiedere istruzioni a soggetti terzi.

Divieto di partecipazione alle riunioni degli organi decisionali di una BCN con diritto di voto

La partecipazione alle riunioni degli organi decisionali di una BCN da parte di rappresentanti di soggetti terzi con diritto di voto su materie concernenti l’assolvimento da parte delle BCN di compiti del SEBC è incompatibile con il Trattato e lo Statuto del SEBC, anche se tale voto non è decisivo[40]. Tale partecipazione, anche senza diritto di voto, è incompatibile con il Trattato e lo Statuto del SEBC, ove tale partecipazione interferisca con l’assolvimento di funzioni relative al SEBC da parte di tali organi decisionali o metta a rischio il regime di riservatezza del SEBC[41].

Divieto di consultazione preventiva in merito a decisioni della BCN

Un obbligo statutario che imponga espressamente a una BCN di consultare preventivamente soggetti terzi in merito alle proprie decisioni fornisce a questi ultimi un meccanismo formale per influire sulle decisioni finali ed è quindi incompatibile con il Trattato e lo Statuto del SEBC.

Tuttavia, anche quando è basato sull’obbligo statutario di fornire informazioni e scambiare opinioni, il dialogo fra una BCN e i soggetti terzi è compatibile con l’indipendenza della banca centrale, purché:

  • ciò non interferisca con l’indipendenza dei membri degli organi decisionali della BCN;
  • lo status particolare dei governatori nel loro ruolo di membri degli organi decisionali della BCE sia pienamente rispettato; e
  • siano osservati gli obblighi di riservatezza imposti dallo Statuto del SEBC[42].
Assolvimento di funzioni di pertinenza dei membri degli organi decisionali della BCN

Le disposizioni statutarie concernenti l’adempimento da parte di terzi (ad esempio i governi) di funzioni di pertinenza dei membri degli organi decisionali delle BCN (ad esempio in relazione ai conti finanziari) dovrebbero essere integrate da opportune clausole di salvaguardia, affinché tale potere non leda la capacità del singolo membro della BCN di prendere in maniera indipendente decisioni relative ai compiti del SEBC (ovvero di attuare decisioni adottate nell’ambito del SEBC). Si raccomanda quindi di includere negli statuti delle BCN un’espressa disposizione in questo senso.

Indipendenza personale

L’articolo 130 del Trattato e gli articoli 7 e 14.2 dello Statuto del SEBC rafforzano ulteriormente l’indipendenza della banca centrale in relazione ai governatori e ai membri degli organi decisionali delle BCN. I governatori sono membri del Consiglio generale della BCE e divengono membri del suo Consiglio direttivo a seguito dell’adozione dell’euro da parte dei rispettivi Stati membri. I governatori non possono essere considerati come rappresentanti di uno Stato membro mentre svolgono i loro compiti come membri del Consiglio direttivo o del Consiglio generale della BCE[43]. L’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC dispone che gli statuti delle BCN debbano prevedere, in particolare, un termine minimo di cinque anni di permanenza in carica per i governatori. Tale disposizione fornisce altresì una tutela contro i casi in cui il governatore sia arbitrariamente sollevato dall’incarico, sancendo che questi possa essere sollevato dall’incarico solo qualora non soddisfi più le condizioni necessarie per l’espletamento delle sue funzioni o qualora sia stato riconosciuto colpevole di gravi mancanze. In tali casi, l’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC prevede la possibilità di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea la quale ha il potere di annullare la decisione nazionale adottata per sollevare il governatore dall’incarico[44]. La sospensione di un governatore può equivalere a sollevarlo dall’incarico ai fini dell’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC[45]. Gli statuti delle BCN devono essere conformi a tale disposizione, come illustrato di seguito.

L’articolo 130 del Trattato vieta ai governi nazionali e a ogni altro organo di influenzare i membri degli organi decisionali delle BCN nell’assolvimento dei loro compiti. In particolare, gli Stati membri non possono tentare di influenzare i membri degli organi decisionali di una BCN apportando modifiche alla normativa nazionale che incidano sulla loro remunerazione, e che, in linea di principio, dovrebbero applicarsi solo alle future nomine[46]. Tuttavia, i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 130 del Trattato non sono violati dalle modifiche della remunerazione dei membri degli organi decisionali delle BCN basate su criteri oggettivi, ad esempio mediante l’analisi comparativa delle retribuzioni allo scopo di assicurare la proporzionalità tra le diverse posizioni gerarchiche presso una BCN[47].

Termine minimo di permanenza in carica dei governatori

Ai sensi dell’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC, gli statuti delle BCN devono prevedere per il governatore un termine minimo di permanenza in carica pari a cinque anni. Ciò non esclude che la durata del mandato possa essere più lunga; nel caso in cui sia a tempo indeterminato, non è necessario adeguare lo statuto se i motivi per i quali un governatore può essere sollevato dall’incarico sono in linea con quelli previsti dall’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC. Non possono essere giustificati periodi più brevi anche se applicati durante un periodo transitorio[48]. Una normativa nazionale che fissi l’età per il pensionamento obbligatorio dovrebbe assicurare che essa non interrompa il termine minimo di permanenza in carica previsto dall’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC, il quale prevale sul pensionamento obbligatorio, ove applicabile a un governatore[49]. Qualora gli statuti delle BCN siano modificati, la modifica dovrebbe garantire la continuità del mandato del governatore e degli altri membri degli organi decisionali coinvolti nell’espletamento dei compiti del SEBC[50].

Condizioni per sollevare i governatori dall’incarico

Gli statuti delle BCN devono assicurare che un governatore non possa essere sollevato dall’incarico per cause diverse da quelle previste dall’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC. La finalità della prescrizione di cui a tale articolo è quella di evitare che le autorità coinvolte nella nomina dei governatori, in particolare il governo o il parlamento, revochino in modo discrezionale la carica di un governatore. Gli statuti delle BCN dovrebbero rimuovere ogni incompatibilità in relazione alle cause per sollevare dall’incarico di cui all’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC, ovvero omettere di farne menzione (dal momento che il predetto articolo è direttamente applicabile)[51]. Una volta eletti o nominati, i governatori non possono essere sollevati dall’incarico per cause diverse da quelle menzionate all’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC, anche se non erano ancora entrati in servizio. Dato che le condizioni in presenza delle quali un governatore può essere sollevato dall’incarico costituiscono nozioni autonome di diritto dell’Unione, la loro applicazione e la loro interpretazione non dipendono dai contesti nazionali[52]. In definitiva, spetta alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in conformità ai poteri conferitile dal secondo comma dell’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC, interpretare questi concetti[53].

Garanzie di permanenza in carica dei membri degli organi decisionali delle BCN, diversi dai governatori, coinvolti nell’espletamento di funzioni proprie del SEBC e ragioni per sollevarli dall’incarico

Applicare le stesse regole relative alle garanzie di permanenza in carica e le cause per sollevare dall’incarico relative ai governatori ad altri membri degli organi decisionali delle BCN coinvolti nell’assolvimento dei compiti del SEBC garantirà anche l’indipendenza personale di tali soggetti[54]. L’articolo 130 del Trattato e l’articolo 7 dello Statuto del SEBC fanno riferimento ai “membri degli organi decisionali” delle BCN invece che ai governatori nello specifico. Ciò vale in particolare ove un governatore sia “primus inter pares” rispetto a colleghi con pari diritto di voto oppure ove tali altri membri siano coinvolti nell’assolvimento dei compiti del SEBC.

Controllo giurisdizionale

I governatori e gli altri membri degli organi decisionali delle BCN devono avere il diritto di sottoporre la decisione di sollevarli dall’incarico a un tribunale indipendente, al fine di limitare il potere discrezionale delle autorità politiche nella valutazione dei motivi di tale decisione.

L’articolo 14.2 dello Statuto del SEBC stabilisce che i governatori sollevati dall’incarico possono portare la relativa decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha il potere di annullare la misura nazionale di sollevamento dall’incarico ove si accerti che è contraria al diritto dell’Unione.

In base all’articolo 130 del Trattato e all’articolo 7 dello Statuto del SEBC, la normativa nazionale dovrebbe prevedere il diritto di sottoporre alla verifica dei tribunali nazionali le decisioni di sollevare dall’incarico i membri degli organi decisionali della BCN (diversi dai governatori) coinvolti nell’assolvimento dei compiti propri del SEBC[55]. Tale diritto può costituire un principio generale di diritto ovvero assumere la forma di una disposizione specifica. Anche qualora si possa affermare che i principi generali del diritto già contemplano un diritto al controllo giurisdizionale, per esigenze di certezza giuridica, potrebbe essere opportuno introdurre una specifica previsione in tal senso.

Tutele contro le ipotesi di conflitto di interessi

L’indipendenza personale comporta anche l’esigenza di assicurare che non sorgano conflitti di interessi tra i compiti dei membri degli organi decisionali delle BCN coinvolti nell’espletamento dei compiti del SEBC in relazione alle rispettive BCN (nonché dei governatori anche in relazione alla BCE) ed eventuali altre funzioni che tali membri possono essere chiamati a svolgere e che potrebbero comprometterne l’indipendenza personale[56]. In linea di principio, l’appartenenza a un organo decisionale coinvolto nell’espletamento di compiti del SEBC è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni suscettibili di determinare un conflitto di interessi. In particolare, i membri di tali organi non possono ricoprire una carica o avere interessi suscettibili di influenzare le attività da essi svolte, mediante cariche nel ramo esecutivo o legislativo dello Stato, o in altre amministrazioni pubbliche a livello regionale o locale, o ancora tramite cariche in imprese private. Particolare cura andrebbe inoltre rivolta alla prevenzione di potenziali conflitti di interesse da parte di membri non esecutivi degli organi decisionali.

Indipendenza finanziaria

L’indipendenza complessiva di una BCN potrebbe essere messa a repentaglio se essa non potesse reperire autonomamente risorse finanziarie sufficienti a espletare il proprio mandato, ossia assolvere i compiti del SEBC cui è tenuta in virtù del Trattato e dello Statuto del SEBC[57].

Gli Stati membri non possono mettere le rispettive BCN nella condizione di non disporre di risorse finanziarie o di un patrimonio netto sufficienti[58] ad assolvere i compiti del SEBC o, a seconda dei casi, dell’Eurosistema. Ciò si verificherebbe se, ad esempio, a una BCN fosse impedito di accumulare adeguate risorse finanziarie sotto forma di riserve per compensare le perdite, in particolare quelle derivanti dalle operazioni di politica monetaria, e se gli Stati membri interessati non garantissero in anticipo che la BCN disponga dei fondi necessari per sostenere l’onere finanziario derivante dallo svolgimento di una funzione che non rientra nell’ambito del SEBC (come i fondi necessari per essere in grado di pagare i risarcimenti derivanti dal regime di responsabilità per tale funzione), conservando al contempo la sua capacità di adempiere in modo efficace e in piena indipendenza i propri compiti nell’ambito del SEBC[59]. Si noti che gli articoli 28.1 e 30.4 dello Statuto del SEBC prevedono la possibilità che la BCE richieda alle BCN di contribuire ulteriormente al capitale della BCE e di effettuare ulteriori trasferimenti di riserve in valuta[60]. Inoltre, l’articolo 33.2 dello Statuto del SEBC dispone[61] che, qualora la BCE subisca una perdita che non possa essere interamente coperta dal fondo di riserva generale, il Consiglio direttivo della BCE può decidere di compensare la perdita con il reddito monetario dell’esercizio finanziario pertinente, in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le BCN. Secondo il principio dell’indipendenza finanziaria, il rispetto di tali disposizioni richiede che la capacità di una BCN di adempiere alle proprie funzioni non sia pregiudicata.

Per tutte le ragioni predette, l’indipendenza finanziaria richiede anche che una BCN sia sempre sufficientemente capitalizzata. In particolare, si dovrebbero evitare situazioni in cui il capitale netto di una BCN sia, per un periodo di tempo prolungato, inferiore al suo capitale sociale o addirittura negativo, anche nel caso in cui le perdite rispetto al livello di capitale e le riserve siano soggette a riporto[62]. Una tale situazione potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità della BCN di assolvere i compiti del SEBC. Inoltre, potrebbe essere minata la credibilità della politica monetaria dell’Eurosistema. Pertanto, l’eventualità che il capitale netto di una BCN sia inferiore al suo capitale sociale, o addirittura negativo, richiederebbe al rispettivo Stato membro di mettere a disposizione della BCN una quantità di capitale adeguata almeno fino al livello del capitale sociale entro un periodo di tempo ragionevole, in modo da rispettare il principio dell’indipendenza finanziaria. Per quanto riguarda la BCE, l’importanza di tale questione è stata già riconosciuta dal Consiglio mediante l’adozione del Regolamento (CE) n. 1009/2000 del Consiglio[63]. Esso ha permesso al Consiglio direttivo della BCE di decidere un aumento effettivo del capitale della BCE al fine di mantenere l’adeguatezza della base di patrimoniale necessaria a sostenerne le operazioni[64]; le BCN dovrebbero essere finanziariamente capaci di dare attuazione a una decisione della BCE in tal senso.

Nel valutare l’indipendenza finanziaria è necessario verificare se un soggetto terzo abbia modo di esercitare un’influenza diretta o indiretta non solo sulle funzioni della BCN relative al SEBC, ma anche sulla sua capacità di assolvere il proprio mandato, intesa come capacità finanziaria, in termini di adeguati mezzi economici. Al riguardo i profili di indipendenza finanziaria di seguito elencati sono particolarmente rilevanti[65]. Essi costituiscono i profili di indipendenza finanziaria per i quali le BCN sono più vulnerabili all’influenza esterna.

Determinazione del bilancio

La facoltà di un soggetto terzo di determinare o di influire sul bilancio preventivo di una BCN è incompatibile con il principio di indipendenza finanziaria, a meno che una disposizione legislativa non stabilisca che tale facoltà non pregiudica i mezzi finanziari necessari alla BCN per svolgere i compiti del SEBC[66].

Principi contabili

I conti devono essere redatti conformemente ai principi contabili generali o in base a criteri specifici individuati dagli organi decisionali delle BCN. Qualora, invece, tali principi siano stabiliti da soggetti terzi, allora essi dovrebbero quantomeno tenere in considerazione le proposte degli organi decisionali delle BCN.

I conti annuali dovrebbero essere adottati dagli organi decisionali delle BCN, assistiti da esperti contabili indipendenti, e possono essere sottoposti all’approvazione a posteriori di soggetti terzi (ad esempio il governo o il parlamento). Gli organi decisionali della BCN dovrebbero essere in grado di decidere i criteri di calcolo degli utili in maniera indipendente e professionale.

Qualora le operazioni di una BCN siano sottoposte al controllo dell’ente statale di revisione o di un organo analogo preposto alla verifica dell’impiego delle finanze pubbliche, la portata di tale verifica dovrebbe essere chiaramente definita a livello normativo[67], non dovrebbe pregiudicare l’attività svolta dai revisori esterni indipendenti della BCN[68] e inoltre, in linea con il principio di indipendenza istituzionale, dovrebbe rispettare il divieto di impartire istruzioni a una BCN e ai suoi organi decisionali e non interferire con le funzioni della BCN connesse alla partecipazione al SEBC[69]. La revisione statale è effettuata su base non politica, indipendente e puramente professionale[70].

Distribuzione degli utili, capitale della BCN e accantonamenti

Per quanto concerne la distribuzione degli utili, lo statuto di una BCN può stabilirne le modalità. In mancanza di disposizioni al riguardo, le decisioni relative alla distribuzione degli utili dovrebbero essere assunte dagli organi decisionali della BCN in modo professionale e non dovrebbero essere soggette alla discrezionalità di terzi, a meno che non vi sia una clausola di salvaguardia espressa che garantisca che ciò non pregiudica i mezzi finanziari necessari a espletare le funzioni della BCN connesse al SEBC[71].

I profitti possono essere distribuiti al bilancio dello Stato solo dopo che le eventuali perdite accumulate dagli esercizi precedenti siano state ripianate e siano stati costituiti gli accantonamenti finanziari ritenuti necessari a salvaguardare il valore reale del capitale e delle attività della BCN[72]. Provvedimenti legislativi ad hoc o provvisori che impartiscano istruzioni alle BCN in relazione alla distribuzione dei rispettivi profitti non sono ammissibili[73]. Analogamente, anche una tassa sulle plusvalenze non realizzate comporterebbe un pregiudizio all’indipendenza finanziaria[74].

Uno Stato membro non può imporre riduzioni di capitale alla BCN senza il previo consenso dei suoi organi decisionali, che deve essere diretto a garantire che vengano preservate le risorse finanziarie necessarie a espletare il suo mandato di membro del SEBC, conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato e allo Statuto del SEBC. Per la stessa ragione, qualunque modifica alle norme sulla distribuzione dei profitti di una BCN dovrebbe essere avviata e decisa in cooperazione con la BCN, che è in condizione di valutare al meglio il livello richiesto del suo capitale di riserva[75]. Per quanto riguarda gli accantonamenti finanziari o le riserve, le BCN devono essere libere di costituire autonomamente accantonamenti finanziari per salvaguardare il valore reale del proprio capitale e delle proprie attività. Gli Stati membri non possono ostacolare le BCN nella costituzione del loro capitale di riserva al livello necessario a un membro del SEBC per l’adempimento dei propri compiti[76].

Responsabilità finanziaria per le autorità di vigilanza

Nella maggior parte degli Stati membri l’autorità preposta alla vigilanza finanziaria è istituita in seno alla BCN. Ciò non crea alcun problema se tale autorità è sottoposta al processo decisionale indipendente della BCN. Tuttavia, ove la legge disponga che essa operi attraverso un processo decisionale distinto, è importante assicurare che le sue deliberazioni non mettano complessivamente a rischio le finanze della BCN. In questi casi la normativa nazionale dovrebbe attribuire alla BCN la facoltà di esaminare in ultima istanza le decisioni dell’autorità di vigilanza suscettibili di incidere sulla sua indipendenza, in particolare sotto il profilo finanziario[77].

Autonomia in materia di personale

Gli Stati membri non possono pregiudicare la capacità di una BCN di assumere e mantenere il personale qualificato necessario a svolgere in maniera autonoma i compiti a essa conferiti dal Trattato e dallo Statuto del SEBC[78]. Inoltre, una BCN non può essere posta nella condizione di avere un controllo limitato o nullo sul proprio personale o di subire l’influenza del governo di uno Stato membro rispetto alle proprie politiche in materia di personale[79]. Ogni modifica a disposizioni legislative in materia di remunerazione dei membri degli organismi decisionali di una BCN e del suo personale dovrebbe essere decisa in stretta ed effettiva cooperazione con la BCN[80], tenendo debito conto del suo parere, al fine di assicurare la capacità della BCN di espletare in modo continuativo le sue funzioni in maniera indipendente[81]. L’autonomia in materia di personale si estende a questioni inerenti alle pensioni degli impiegati. Inoltre, modifiche che determinano una riduzione della remunerazione del personale di una BCN non dovrebbero interferire con il potere della BCN di amministrare le proprie risorse finanziarie, compresi i fondi rivenienti dalla riduzione degli stipendi corrisposti[82].

Proprietà e diritti proprietari

I diritti dei terzi di intervenire o impartire istruzioni nei confronti di una BCN in relazione alle sue proprietà sono incompatibili con il principio di indipendenza finanziaria.

2.2.4 Riservatezza

L’obbligo del segreto professionale cui sono tenuti il personale e i membri degli organi decisionali della BCE e delle BCN, sancito dall’articolo 37 dello Statuto del SEBC, può dare origine a disposizioni analoghe negli statuti delle BCN o nelle legislazioni degli Stati membri. La preminenza del diritto dell’Unione e delle normative adottate nel suo ambito implica altresì che le leggi nazionali relative all’accesso a documenti da parte di terzi debbano rispettare le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, incluso l’articolo 37 dello Statuto del SEBC, e non possano comportare violazioni del regime di riservatezza del SEBC[83]. L’accesso da parte di un ufficio di revisione statale o di un organismo analogo a informazioni e documenti riservati di una BCN deve essere limitato a quanto è necessario ad adempiere ai compiti di legge dell’organismo che riceve le informazioni e deve aver luogo senza pregiudicare il regime di riservatezza del SEBC a cui sono soggetti i membri degli organi decisionali e il personale delle BCN[84]. Le BCN dovrebbero assicurare che tali soggetti proteggano la riservatezza delle informazioni e della documentazione fornite a un livello corrispondente a quello applicato dalle BCN.

2.2.5 Divieto di finanziamento monetario e accesso privilegiato

Con riguardo al divieto di finanziamento monetario e di accesso privilegiato, la normativa nazionale degli Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004, nel 2007 o nel 2013 ha dovuto essere adeguata per renderla conforme alle pertinenti disposizioni del Trattato e dello Statuto del SEBC e risultare in vigore rispettivamente il 1° maggio 2004, il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2013. La Svezia era tenuta ad assicurare l’entrata in vigore dei necessari adeguamenti entro il 1°gennaio 1995.

Divieto di finanziamento monetario

L’articolo 123, paragrafo 1, del Trattato, proibisce la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle BCN a istituzioni, organi o organismi dell’UE, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri.

La norma proibisce anche l’acquisto diretto presso tali soggetti di diritto pubblico di titoli di debito da parte della BCE o delle BCN. Il Trattato prevede un’eccezione a tale divieto di finanziamento monetario: esso non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere lo stesso trattamento degli enti creditizi privati (articolo 123, paragrafo 2, del Trattato). L’esatto ambito di applicazione del divieto di finanziamento monetario è chiarito ulteriormente dal Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio[85], in virtù del quale il divieto include qualunque finanziamento degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti dei terzi.

Il divieto di finanziamento monetario è volto a incoraggiare gli Stati membri a perseguire una sana politica di bilancio, impedendo che il finanziamento monetario dei disavanzi pubblici o l’accesso privilegiato delle autorità pubbliche ai mercati finanziari determini livelli di debito eccessivamente elevati oppure disavanzi eccessivi per gli Stati membri[86]. Tale divieto deve pertanto essere interpretato estensivamente in modo da assicurare una sua rigorosa applicazione ed è soggetto solo ad alcune limitate esenzioni contenute nell’articolo 123, paragrafo 2, del Trattato e nel Regolamento (CE) n. 3603/93. Così, se anche l’articolo 123, paragrafo 1, del Trattato fa riferimento specificamente alla “facilitazione creditizia”, vale a dire ai casi in cui è previsto l’obbligo di rimborsare i fondi, il divieto può essere applicato a maggior ragione ad altre forme di finanziamento, ossia ai casi in cui manca l’obbligo di rimborso.

La BCE ha sviluppato un proprio orientamento generale sulla compatibilità della normativa nazionale con il divieto in questione, principalmente nel contesto dei pareri resi agli Stati membri su progetti di disposizioni legislative, ai sensi degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato[87].

Normativa nazionale relativa all’ambito di applicazione del divieto di finanziamento monetario

La normativa nazionale non può restringere l’ambito di applicazione del divieto di finanziamento monetario o ampliare le eccezioni previste dal diritto dell’Unione. Ad esempio, una normativa nazionale che preveda il finanziamento da parte della BCN di impegni finanziari di uno Stato membro nei confronti di istituzioni finanziarie internazionali o di paesi terzi è, in linea di principio, incompatibile con il divieto di finanziamento monetario. A titolo di eccezione, il Regolamento (CE) n. 3603/93 consente il finanziamento degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti dell’FMI da parte delle BCN, purché si traduca in crediti esteri che hanno tutte le caratteristiche di attività di riserva[88]. Le caratteristiche rilevanti per determinare la qualità delle attività di riserva dei crediti riguardano la loro disponibilità per soddisfare le necessità di finanziamento della bilancia dei pagamenti e altre finalità collegate, il che comporta che ne debbano essere assicurate la qualità creditizia e la liquidità dei crediti[89].

Normativa nazionale che conferisce compiti alle BCN

La normativa nazionale che conferisce compiti alle BCN non può comportare alcun finanziamento degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti dei terzi. In conformità all’articolo 14.4 dello Statuto del SEBC, le BCN possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nello Statuto del SEBC, a meno che il Consiglio direttivo non decida che queste funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Se uno Stato membro assegna tale funzione alla propria BCN, quest’ultima è responsabile dello svolgimento di tale funzione. Ciononostante, quando definiscono la responsabilità di una BCN in relazione a tale funzione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 123, paragrafo 1, del Trattato[90].

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio definisce il termine “altra forma di facilitazione creditizia” ai fini dell’articolo 123 del Trattato come, tra l’altro, qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi. Pertanto, la BCN in questione non deve assumere alcuna obbligazione nei confronti di terzi che potrebbe gravare sul settore pubblico. Di conseguenza, la BCN in questione non finanzia impegni preesistenti nei confronti di terzi che gravano su altre autorità pubbliche o altri enti pubblici e l’effettivo finanziamento degli impegni nei confronti di terzi da parte della BCN in questione non deve risultare direttamente dalle misure adottate o dalle scelte di politica effettuate da altre autorità pubbliche o da altri enti pubblici[91].

Distribuzione anticipata di profitti di banca centrale

La normativa nazionale può non imporre la distribuzione dei profitti di banca centrale non ancora realizzati, contabilizzati e sottoposti a revisione. Per rispettare il divieto di finanziamento monetario, l’importo distribuito al bilancio dello Stato ai sensi delle norme applicabili concernenti la distribuzione dei profitti non può essere versato, neppure parzialmente, a valere sul capitale di riserva della BCN. Pertanto, le norme sulla distribuzione dei profitti non dovrebbero incidere sul capitale di riserva della BCN. Inoltre, ove attività di una BCN siano trasferite allo Stato, queste devono essere remunerate al valore di mercato e il trasferimento dovrebbe avere luogo contemporaneamente al pagamento del corrispettivo[92].

Allo stesso modo, non è consentito intervenire sull’adempimento di altri compiti dell’Eurosistema, come la gestione delle riserve in valuta estera, mediante la tassazione delle plusvalenze teoriche non realizzate poiché ciò equivarrebbe a una forma di credito di banca centrale al settore pubblico attraverso la distribuzione anticipata di profitti incerti e futuri[93].

Assunzione di passività del settore pubblico

Una normativa nazionale che imponga a una BCN di assumere le passività di un organismo pubblico precedentemente indipendente all’esito di una riorganizzazione a livello nazionale di taluni compiti e funzioni (ad esempio, nel quadro del trasferimento alla BCN di taluni compiti in materia di vigilanza precedentemente assolti dallo Stato o da autorità od organi pubblici indipendenti), senza isolare completamente la BCN da tutti gli obblighi di natura finanziaria derivanti dalle attività precedentemente svolte da tale organismo, sarebbe incompatibile con il divieto di finanziamento monetario[94].

La normativa nazionale che ritiene una BCN responsabile a causa dello svolgimento di un compito ad essa attribuito in base al diritto nazionale comporterebbe l’assunzione di un impegno preesistente nei confronti di terzi e non sarebbe compatibile con il divieto di finanziamento monetario se i terzi che hanno subito un danno non fossero compensati in conseguenza delle azioni della BCN, ossia la violazione da parte della BCN delle norme che essa deve rispettare in tale contesto[95]. Inoltre, in caso di compiti che necessitano dell’attuazione di misure altamente complesse e urgenti, come quelli relativi alla riorganizzazione o alla risoluzione delle banche o delle controparti centrali, la normativa nazionale che ritiene una BCN responsabile a causa dello svolgimento di tali compiti comporterebbe il finanziamento effettivo di impegni nei confronti di terzi se la responsabilità della BCN non fosse limitata a violazioni di carattere grave delle norme che essa deve rispettare in tale contesto[96].

La Corte di giustizia non ha ancora chiarito in che cosa consistano esattamente le limitazioni alle violazioni di carattere grave delle norme che una BCN deve rispettare. Alla luce delle diverse tradizioni in materia di responsabilità delle BCN negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, tali limitazioni possono assumere forme diverse a condizione che escludano l’effettivo finanziamento degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti dei terzi. Ciò avviene se la normativa nazionale disciplina il criterio di responsabilità per la colpa e limita la responsabilità della BCN interessata alla negligenza grave in virtù dell’urgenza e della complessità del caso in questione[97]. L’effettivo finanziamento degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti dei terzi è altresì escluso se la normativa nazionale disciplina il criterio di responsabilità per la condotta illecita invece della colpa e limita il controllo giurisdizionale o le pertinenti misure concedendo un ampio margine di discrezionalità alla BCN interessata in virtù dell’urgenza e della complessità del caso in questione[98].

Sostegno finanziario a enti creditizi e/o istituzioni finanziarie

La normativa nazionale che prevede il finanziamento da parte di una BCN, anche se concesso in modo indipendente e a propria completa discrezione, di un ente creditizio insolvente e/o di altre istituzioni finanziarie insolventi sarebbe incompatibile con il divieto di finanziamento monetario.

Le medesime preoccupazioni si estendono al finanziamento da parte dell’Eurosistema di un ente creditizio che sia stato ricapitalizzato al fine di ripristinarne la solvibilità, tramite collocamento diretto di strumenti di debito emessi dal governo, qualora non sussistano fonti alternative di finanziamento sul mercato (di seguito “titoli di debito emessi per la ricapitalizzazione”) e qualora detti titoli debbano essere usati quali garanzie. In tale ipotesi di ricapitalizzazione di un ente creditizio da parte dello Stato tramite collocamento diretto di titoli di debito emessi per la ricapitalizzazione, il successivo utilizzo di tali titoli quali garanzie nelle operazioni di liquidità di banca centrale solleva problemi di finanziamento monetario[99]. I finanziamenti volti a fronteggiare gravi crisi di liquidità, erogati da una BCN in maniera indipendente e pienamente discrezionale a un ente creditizio solvibile sulla base di una garanzia finanziaria statale, devono rispettare le seguenti condizioni: (a) è necessario assicurare che il credito concesso dalla BCN sia il più possibile a breve termine; (b) devono essere in gioco profili di stabilità a livello sistemico; (c) non devono sussistere dubbi circa la validità e l’efficacia giuridica della garanzia statale ai sensi del diritto nazionale applicabile; e (d) non devono sussistere dubbi circa l’adeguatezza sotto il profilo economico della garanzia statale, che dovrebbe coprire sia il capitale che gli interessi sui prestiti[100].

Sostegno finanziario ai fondi o meccanismi finanziari di risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi o di indennizzo degli investitori

Il finanziamento da parte di una BCN di un fondo di risoluzione o di un fondo di garanzia dei depositi che si configura come un “organismo di diritto pubblico” nell’accezione di cui all’articolo 123, paragrafo 1, del Trattato è incompatibile con il divieto di finanziamento monetario. Un organismo si configura come “di diritto pubblico” ove presenti tutte le seguenti caratteristiche: (a) è istituito allo scopo di soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; (b) è dotato di personalità giuridica; e (c) dipende strettamente dagli enti del settore pubblico di cui all’articolo 123, paragrafo 1, del Trattato. Si presume una stretta dipendenza da tali enti del settore pubblico quando un organismo è finanziato in modo maggioritario da tali enti, ovvero la sua gestione è soggetta alla vigilanza di tali enti, ovvero è di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata da tali enti[101].

Anche qualora il finanziamento non sia concesso a un “organismo di diritto pubblico”, il finanziamento di fondi o meccanismi finanziari di risoluzione non è in linea con il divieto di finanziamento monetario[102]. Qualora una BCN funga da autorità di risoluzione, essa non dovrebbe in alcun caso assumere o finanziare obblighi di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività[103]. A tal fine, la normativa nazionale dovrebbe precisare che la BCN non assumerà né finanzierà gli obblighi di tali enti[104].

La direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi[105] e quella relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori[106] dispongono che i costi del finanziamento di tali sistemi debbano essere sostenuti, rispettivamente, dagli stessi enti creditizi e dalle imprese di investimento. Eccezion fatta per il finanziamento di un “organismo di diritto pubblico”, una normativa nazionale che prevedesse il finanziamento da parte di una BCN di un sistema nazionale di garanzia dei depositi per gli enti creditizi o di un sistema nazionale di indennizzo degli investitori per le imprese di investimento sarebbe compatibile con il divieto di finanziamento monetario solo ove fosse a breve termine, fosse destinato a fronteggiare situazioni di urgenza, fossero in gioco aspetti di stabilità sistemica e le decisioni fossero rimesse alla discrezionalità della BCN[107]. In particolare, il sostegno, da parte della banca centrale, a sistemi di garanzia dei depositi non dovrebbe risolversi in un’operazione sistematica di finanziamento anticipato[108].

Funzione di agenzia finanziaria

L’articolo 21.2 dello Statuto del SEBC dispone che “la BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari” per istituzioni, organi o organismi dell’Unione, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri. La finalità dell’articolo 21.2 dello Statuto del SEBC è quella di chiarire che le BCN, a seguito del trasferimento della funzione di politica monetaria all’Eurosistema, possono continuare a svolgere il servizio di agente finanziario tradizionalmente fornito dalle banche centrali ai governi e ad altri enti pubblici, senza violare automaticamente il divieto di finanziamento monetario. Inoltre, il Regolamento (CE) n. 3603/93 individua un numero di esenzioni espresse e circoscritte rispetto al divieto di finanziamento monetario in relazione alla funzione di agenzia finanziaria: (a) è ammessa la concessione di crediti infragiornalieri al settore pubblico purché essi restino limitati alla giornata e non sia consentita alcuna proroga[109]; (b) è ammesso l’accredito sul conto del settore pubblico di assegni emessi da terzi prima del loro addebito alla banca trattaria, quando sia trascorso un intervallo di tempo prefissato corrispondente al termine normale di riscossione degli assegni da parte della BCN interessata, a condizione che l’eventuale saldo che ne derivi sia eccezionale, sia limitato a un importo modesto e si annulli entro breve termine[110]; (c) è ammessa la detenzione di monete metalliche emesse dal settore pubblico e accreditate sul suo conto, se l’importo di tale credito rimanga inferiore al 10 per cento delle monete metalliche in circolazione[111].

Una normativa nazionale relativa alla funzione di agenzia finanziaria dovrebbe essere compatibile con il diritto dell’UE, in generale, e con il divieto di finanziamento monetario, in particolare[112]. Tenuto conto dell’espresso riconoscimento, da parte dell’articolo 21.2 dello Statuto del SEBC, dello svolgimento dei servizi di agenzia finanziaria, che è una funzione legittima tradizionalmente espletata dalle BCN, lo svolgimento dei servizi di agenzia finanziaria rispetta il divieto di finanziamento monetario, purché tali servizi non esulino dalla funzione di agenzia finanziaria e non costituiscano finanziamento, da parte della banca centrale, di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi o concessione di credito della banca centrale al settore pubblico, al di fuori delle limitate eccezioni previste dal Regolamento (CE) n. 3603/93[113]. Una normativa nazionale che permetta a una BCN di detenere depositi di amministrazioni pubbliche e prestare servizi relativi a conti di amministrazioni pubbliche non desta preoccupazioni dal punto di vista del rispetto del divieto di finanziamento monetario, purché tali disposizioni non consentano un’estensione di credito, inclusi scoperti sul conto overnight. Tuttavia, dubbi sulla compatibilità con il divieto di finanziamento monetario possono sorgere, ad esempio, qualora la normativa nazionale consenta una remunerazione dei depositi o dei saldi di conto corrente in misura superiore ai tassi di mercato, anziché pari o inferiore. Una remunerazione superiore ai tassi di mercato costituisce un credito de facto, contrario al fine perseguito dal divieto di finanziamento monetario e potrebbe pertanto ostacolare tale fine. È essenziale che qualsiasi remunerazione di un conto rispecchi parametri di mercato ed è di particolare importanza che il tasso di remunerazione dei depositi sia correlato alla loro scadenza[114]. Inoltre, la prestazione da parte di una BCN di servizi di agenzia finanziaria senza remunerazione non desta preoccupazioni dal punto di vista del finanziamento monetario, purché si tratti di servizi fondamentali di agenzia finanziaria[115].

Divieto di accesso privilegiato

L’articolo 124 del Trattato vieta “qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie”. Come il divieto di finanziamento monetario, il divieto di accesso privilegiato è volto a incoraggiare gli Stati membri a perseguire una sana politica di bilancio, impedendo che il finanziamento monetario dei disavanzi pubblici o l’accesso privilegiato delle autorità pubbliche ai mercati finanziari determini livelli di debito eccessivamente elevati oppure disavanzi eccessivi per gli Stati membri[116].

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 3604/93 del Consiglio[117], si intende per accesso privilegiato qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o qualsiasi atto giuridico di natura vincolante adottato nell’esercizio della pubblica autorità: (a) che obblighi le istituzioni finanziarie ad acquisire o a detenere titoli di debito di istituzioni o organi della Comunità, di amministrazioni centrali, di autorità regionali o locali, di altre autorità pubbliche o di altri organismi o imprese pubbliche degli Stati membri oppure (b) che conceda vantaggi fiscali di cui beneficiano unicamente le istituzioni finanziarie, o vantaggi finanziari non conformi ai principi di un’economia di mercato, al fine di favorire l’acquisizione o la detenzione di tali titoli di debito da parte di dette istituzioni.

In quanto autorità pubbliche, le BCN non possono adottare misure che concedano al settore pubblico l’accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie, se tali misure non siano fondate su considerazioni prudenziali. Inoltre, le norme relative alla mobilizzazione o alla costituzione in pegno di strumenti di debito adottate dalle BCN non devono servire ad aggirare il divieto di accesso privilegiato[118]. La normativa di settore degli Stati membri non può accordare tale accesso privilegiato.

L’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 3604/93 definisce “considerazioni prudenziali” quelle su cui si basano disposizioni legislative o regolamentari o atti amministrativi nazionali emanati sulla base del diritto comunitario o in conformità a esso e che mirano a promuovere la solidità delle istituzioni finanziarie onde rafforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme e la tutela dei clienti di tali istituzioni. Le considerazioni prudenziali sono volte a garantire la solvibilità delle banche nei confronti dei risparmiatori[119]. Nel settore della vigilanza prudenziale, la legislazione secondaria dell’UE ha stabilito diversi requisiti per assicurare la solidità degli enti creditizi[120]. Un “ente creditizio” è stato definito come un ente la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per conto proprio[121]. Inoltre, gli enti creditizi, comunemente denominati “banche”, necessitano di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro per prestare i loro servizi[122].

Sebbene le riserve minime possano essere considerate ricomprese tra i requisiti prudenziali, esse rientrano nel quadro operativo di una BCN e sono utilizzate come uno strumento di politica monetaria nella maggior parte delle economie, compresa l’area dell’euro[123]. Al riguardo, il paragrafo 2 dell’allegato I all’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)[124] precisa che il regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema mira principalmente a stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e a creare (o ampliare) un fabbisogno strutturale di liquidità[125]. La BCE impone agli enti creditizi stabiliti nell’area dell’euro di detenere riserve minime (in forma di depositi) in conti presso la rispettiva BCN[126].

Il presente rapporto concentra l’attenzione sulla compatibilità sia della normativa nazionale o delle norme adottate dalle BCN sia degli statuti delle BCN con il divieto, previsto dal Trattato, di accesso privilegiato. Tuttavia, il presente rapporto non impedisce di valutare se le leggi, i regolamenti, le norme o gli atti amministrativi negli Stati membri siano utilizzati per aggirare il divieto di accesso privilegiato, adducendo considerazioni di natura prudenziale. Tale valutazione esula dalla portata del presente rapporto.

2.2.6 Ortografia comune dell’euro

L’articolo 3, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea stabilisce che “l’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro”. Nei testi dei trattati in tutte le lingue facenti fede che usano nella forma scritta l’alfabeto latino, l’euro è coerentemente identificato al nominativo singolare “euro”. Nell’alfabeto greco l’ortografia del termine euro è “ευρώ” e nell’alfabeto cirillico è “евро”[127]. Coerentemente, il Regolamento (CE) n. 974/98 chiarisce che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, tenendo conto dell’esistenza dei diversi alfabeti. I trattati richiedono così un’ortografia comune della parola “euro” nel caso nominativo singolare in tutte le disposizioni legislative dell’UE e nazionali, tenendo conto dell’esistenza di alfabeti diversi.

Alla luce della competenza esclusiva dell’UE nel determinare il nome della moneta unica, qualunque deviazione da tale regola è incompatibile con i trattati e dovrebbe essere eliminata[128]. Mentre tale principio si applica a tutta la legislazione nazionale, le valutazioni contenute nei capitoli relativi ai singoli paesi si concentrano sullo statuto delle BCN e sulla legislazione riguardante la transizione all’euro.

2.2.7 Integrazione giuridica delle BCN nell’Eurosistema

Dopo l’adozione dell’euro da parte dello Stato membro interessato, norme nazionali (in particolare lo statuto di una BCN, ma anche altre leggi) che impediscano l’espletamento dei compiti connessi all’Eurosistema o il rispetto delle decisioni della BCE sono incompatibili con l’efficace funzionamento dell’Eurosistema. Pertanto, la normativa nazionale deve essere opportunamente adeguata al fine di garantirne la compatibilità con il Trattato e lo Statuto del SEBC in relazione ai compiti connessi all’Eurosistema. Per ottemperare a quanto stabilito dall’articolo 131 del Trattato, è stato necessario adeguare la normativa nazionale in modo tale da assicurarne la compatibilità alla data di istituzione del SEBC (per ciò che attiene alla Svezia) e al 1° maggio 2004, al 1° gennaio 2007 e al 1° luglio 2013 (per ciò che attiene agli Stati membri che hanno aderito all’UE in tali date). Cionondimeno, gli obblighi legali relativi alla piena integrazione giuridica di una BCN nell’Eurosistema devono essere rispettati solo a partire dal momento in cui l’integrazione diventa effettiva, vale a dire, al momento dell’adozione dell’euro da parte dello Stato membro con deroga.

In questo rapporto, particolare attenzione viene rivolta ai settori in cui le disposizioni statutarie possono impedire il rispetto da parte delle BCN degli obblighi imposti dall’Eurosistema. Può trattarsi, ad esempio, di disposizioni (a) che potrebbero impedire alla BCN di partecipare all’attuazione della politica monetaria definita dagli organi decisionali della BCE, oppure (b) che potrebbero ostacolare l’adempimento da parte di un governatore dei propri doveri di membro del Consiglio direttivo della BCE, o, ancora, (c) che non rispettano le prerogative della BCE, o (d) che non riconoscono che la competenza esclusiva per i compiti del SEBC negli Stati membri la cui moneta è l’euro è irrevocabilmente attribuita all’Unione[129], oppure (e) ai sensi delle quali le BCN siano vincolate nell’assolvimento dei compiti del SEBC da decisioni delle autorità nazionali che siano in contrasto con atti giuridici della BCE. Si distinguono obiettivi di politica economica, compiti, disposizioni finanziarie, politica dei cambi e cooperazione internazionale. Infine, sono menzionate altre aree per le quali lo statuto delle BCN potrebbe richiedere modifiche.

Obiettivi di politica economica

La piena integrazione di una BCN nell’Eurosistema esige che i suoi obiettivi statutari siano compatibili con quelli del SEBC, enunciati all’articolo 2 dello Statuto del SEBC. Fra le altre cose, ciò comporta la necessità di adeguare gli obiettivi statutari “di stampo nazionale”, quali ad esempio quelli che si riferiscono all’obbligo di condurre la politica monetaria nel quadro della politica economica generale dello Stato membro interessato. Inoltre, gli obiettivi secondari di una BCN devono essere coerenti e non interferire con l’obbligo di sostenere le politiche economiche generali nell’UE al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’UE definiti all’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea, che costituisce a sua volta un obiettivo, fatto salvo il mantenimento della stabilità dei prezzi[130].

Compiti

I compiti di una BCN di uno Stato membro la cui moneta è l’euro sono prevalentemente definiti dal Trattato e dallo Statuto del SEBC, dal momento che la BCN stessa viene considerata come parte integrante dell’Eurosistema. Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 131 del Trattato, quindi, le disposizioni statutarie relative ai compiti di una BCN devono essere confrontate con quelle corrispettive contenute nel Trattato e nello Statuto del SEBC e ogni incompatibilità deve essere eliminata[131]. Ciò si applica a ogni disposizione che, dopo l’adozione dell’euro e l’integrazione nell’Eurosistema, ostacoli l’assolvimento dei compiti del SEBC e in particolare a quelle disposizioni che non tengono conto dei poteri conferiti al SEBC dal capo IV dello Statuto del SEBC.

Tutte le disposizioni legislative relative alla politica monetaria devono riconoscere che la politica monetaria dell’Unione deve essere condotta attraverso l’Eurosistema[132]. Lo statuto di una BCN può contenere disposizioni su strumenti di politica monetaria. Tali disposizioni dovrebbero rispecchiare quelle contenute nel Trattato e nello Statuto del SEBC e qualsiasi incompatibilità deve essere eliminata, per ottemperare a quanto disposto dall’articolo 131 del Trattato.

Il controllo sull’andamento della finanza pubblica è un compito che le BCN esercitano regolarmente al fine di valutare adeguatamente la posizione da assumere in materia di politica monetaria. Le BCN possono altresì esprimere il proprio parere in merito all’andamento della finanza pubblica alla luce dell’attività di controllo e in un’ottica di indipendenza al fine di contribuire al regolare funzionamento dell’Unione monetaria europea. Il controllo sull’andamento della finanza pubblica da parte di una BCN per fini di politica monetaria dovrebbe essere basato sul pieno accesso a tutti i dati rilevanti di finanza pubblica. Di conseguenza, alle BCN dovrebbe essere garantito accesso incondizionato, tempestivo e automatico a tutte le statistiche in materia di finanza pubblica. Tuttavia, il ruolo di una BCN dovrebbe limitarsi alle attività di controllo necessarie all’adempimento del suo mandato in materia di politica monetaria o ad esso direttamente o indirettamente connesse[133]. Il conferimento a una BCN di un mandato formale di verificare previsioni e andamento della finanza pubblica comporta l’attribuzione di funzioni, e relative responsabilità, in materia di politiche di bilancio suscettibili di porre a rischio l’adempimento del mandato in materia di politica monetaria conferito all’Eurosistema e l’indipendenza della BCN[134].

Nel contesto delle iniziative legislative nazionali dirette a far fronte alla crisi dei mercati finanziari, la BCE ha enfatizzato la necessità di evitare qualunque distorsione nei segmenti nazionali del mercato monetario dell’area dell’euro, in quanto ciò possa risultare pregiudizievole per l’attuazione della politica monetaria unica. Ciò vale, in particolare, per l’estensione delle garanzie statali a copertura dei depositi interbancari[135].

Gli Stati membri devono far sì che le misure legislative nazionali che fronteggiano i problemi di liquidità delle imprese o dei professionisti, ad esempio i loro debiti nei confronti delle istituzioni finanziarie, non abbiano ripercussioni negative sulla liquidità del mercato. In particolare, tali misure non possono essere incompatibili con il principio di un’economia di mercato aperto, sancito dall’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea, in quanto ciò potrebbe impedire il flusso di crediti, influenzare significativamente la stabilità delle istituzioni finanziarie e dei mercati e, di conseguenza, incidere sullo svolgimento dei compiti dell’Eurosistema[136].

Normative nazionali che attribuiscano alle BCN il diritto esclusivo di emettere banconote devono riconoscere che, dopo l’adozione dell’euro, spetta al Consiglio direttivo della BCE il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro, ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, del Trattato e dell’articolo 16 dello Statuto del SEBC[137], mentre il diritto esclusivo di emettere banconote in euro compete alla BCE e alle BCN. Dopo l’adozione dell’euro, le disposizioni normative nazionali che legittimino interventi governativi su aspetti quali i tagli, la fabbricazione, il volume di emissione o il ritiro delle banconote devono essere abrogate, ovvero devono essere riconosciuti i poteri attribuiti alla BCE riguardo alle banconote in euro, ai sensi delle disposizioni del Trattato e dello Statuto del SEBC. A prescindere dalla ripartizione delle competenze tra governi e BCN in relazione alle monete metalliche, dopo l’adozione dell’euro le disposizioni in materia devono riconoscere il potere della BCE di approvare il volume di conio delle monete metalliche. Uno Stato membro non può considerare la moneta in circolazione come un debito della propria BCN nei confronti del governo, in quanto ciò vanificherebbe il concetto stesso di moneta unica e sarebbe incompatibile con gli obblighi di integrazione giuridica dell’Eurosistema[138].

Per quanto attiene alla gestione delle riserve in valuta estera[139], gli Stati membri che hanno adottato l’euro e non trasferiscono le proprie riserve ufficiali[140] alle rispettive BCN violano le disposizioni del Trattato. Inoltre, qualunque diritto di terzi, ad esempio del governo o del parlamento, di influenzare le decisioni di una BCN sulla gestione delle riserve ufficiali non sarebbe coerente con il terzo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato. Oltre a ciò, le BCN devono fornire alla BCE attività di riserva in valuta in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione al capitale versato della BCE. Ciò significa che non devono sussistere impedimenti giuridici al trasferimento delle riserve in valuta dalle BCN alla BCE.

Con riferimento alle statistiche, sebbene i regolamenti in materia adottati ai sensi all’articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscano alcun diritto né impongano alcun obbligo agli Stati membri che non hanno adottato l’euro, l’articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica a tutti gli Stati membri, indipendentemente dall’adozione dell’euro. Di conseguenza, gli Stati membri la cui moneta non è l’euro hanno l’obbligo di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE[141] e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro[142]. Una normativa nazionale che disciplini la cooperazione tra le BCN e gli istituti nazionali di statistica dovrebbe garantire l’indipendenza delle BCN nell’assolvimento dei compiti nel quadro statistico del SEBC[143].

Disposizioni in materia finanziaria

Le disposizioni in materia finanziaria nello Statuto del SEBC comprendono norme in materia di conti finanziari[144], revisione dei conti[145], sottoscrizione del capitale[146], trasferimento di attività di riserva in valuta[147] e distribuzione del reddito monetario[148]. Le BCN devono essere in grado di ottemperare agli obblighi previsti in tali disposizioni e ogni disposizione nazionale non compatibile deve pertanto essere abrogata[149].

Politica dei cambi

Uno Stato membro con deroga può mantenere la normativa nazionale in base alla quale il governo è responsabile della politica dei cambi per tale paese, affidando alla BCN un ruolo consultivo e/o esecutivo. Tuttavia, nel momento in cui tale Stato membro adotta l’euro, tali disposizioni legislative devono rispecchiare il fatto che la responsabilità per la politica dei cambi dell’area dell’euro è stata trasferita a livello dell’UE conformemente agli articoli 138 e 219 del Trattato.

Cooperazione internazionale

Per adottare l’euro, la legislazione nazionale deve essere compatibile con l’articolo 6.1 dello Statuto del SEBC, il quale stabilisce che nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati all’Eurosistema, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato. Una normativa nazionale che autorizzi la BCN a partecipare a istituzioni monetarie internazionali deve condizionare tale partecipazione all’approvazione della BCE (articolo 6.2 dello Statuto del SEBC).

Altri settori

Oltre a quelli elencati, per alcuni Stati membri vi sono altri ambiti in cui può rendersi necessario un adeguamento delle normative nazionali (ad esempio in materia di sistemi di compensazione e di pagamento o di scambio di informazioni).

3 Sintesi per la Bulgaria

Nell’aprile 2025 il tasso medio di inflazione sui dodici mesi misurato sullo IAPC in Bulgaria si è collocato al 2,7 per cento, appena al di sotto del valore di riferimento del 2,8 per cento fissato per il criterio della stabilità dei prezzi. Ci si attende che tale tasso aumenti gradualmente nei prossimi mesi, di riflesso agli incrementi delle imposte indirette e dei prezzi amministrati, nonché alle persistenti pressioni interne sui prezzi dovute alla vigorosa dinamica salariale, seppure in via di moderazione, nel contesto di condizioni tese sul mercato del lavoro. È inoltre probabile che il processo di recupero del divario nello sviluppo economico determini differenziali di inflazione positivi nei confronti dell’area dell’euro nel più lungo periodo, poiché il PIL pro capite e il livello dei prezzi sono ancora significativamente inferiori in Bulgaria rispetto all’area. Benché tendano a non essere molto ampi, i differenziali di inflazione di equilibrio associati a questo processo di recupero potrebbero destare preoccupazione se si accompagnassero e contribuissero ad andamenti potenzialmente non sostenibili del credito e dei prezzi delle attività.

La Bulgaria non è al momento oggetto di una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Nel paese il disavanzo delle amministrazioni pubbliche è stato pari al 3,0 per cento del PIL nel 2024, al livello del valore di riferimento del 3 per cento, e il rapporto tra debito lordo delle amministrazioni pubbliche e PIL si è collocato al 24,1 per cento, ampiamente al di sotto del valore di riferimento del 60 per cento.

Il lev bulgaro ha partecipato agli AEC II nel periodo di riferimento di due anni compreso tra il 20 maggio 2023 e il 19 maggio 2025. Nel periodo di riferimento il lev non ha evidenziato scostamenti rispetto alla parità centrale. L’accordo per la partecipazione agli AEC II si è basato su una serie di impegni assunti dalle autorità nazionali. Sebbene la Bulgaria abbia completato quasi tutti i propri impegni post‑adesione agli AEC II, sono necessari ulteriori progressi per colmare le carenze in materia di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and countering the financing of terrorism, AML/CFT). In particolare, la Bulgaria è incoraggiata ad accelerare gli sforzi per l’esecuzione dei punti del programma che il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha adottato dopo aver inserito il paese nella propria “lista grigia” di giurisdizioni sottoposte a maggiore monitoraggio nell’ottobre 2023.

Nel periodo in rassegna (maggio 2024 - aprile 2025) i tassi di interesse a lungo termine della Bulgaria si sono collocati in media al 3,9 per cento, un livello inferiore al valore di riferimento del 5,1 per cento fissato per questo criterio di convergenza. Il differenziale tra i tassi di interesse a lungo termine in Bulgaria e il tasso di interesse (ponderato per il PIL) dell’area dell’euro è rimasto invariato, collocandosi a 0,9 punti percentuali alla fine del periodo di riferimento. In Bulgaria i mercati dei capitali restano di dimensioni inferiori e molto meno sviluppati rispetto a quelli dell’area dell’euro.

La legislazione bulgara è compatibile con i trattati e con lo Statuto del SEBC, come richiesto dall’articolo 131 del Trattato.

Tavola 3.1

Indicatori economici di convergenza

Stabilità dei prezzi

Andamento e proiezioni di finanza pubblica

Tasso di cambio

Inflazione misurata sullo IAPC1

Paese con disavanzo eccessivo2,3

Avanzo (+) o disavanzo (-) delle amministrazioni pubbliche4

Debito pubblico4

Paese partecipante agli AEC II3

Tasso di cambio rispetto all’euro5

Tasso di interesse a lungo termine6

2023

8,6

no

-2,0

22,9

0,0

3,8

2024

2,6

no

-3,0

24,1

0,0

3,9

2025

2,7

no

-2,8

25,1

0,0

3,9

Valore di riferimento 7

2,8

-3,0

60,0

5,1

Fonti: Commissione europea (Eurostat, Direzione generale degli Affari economici e finanziari) e Sistema europeo di banche centrali.
1) Variazione percentuale media annua. I dati per il 2025 si riferiscono al periodo maggio 2024 - aprile 2025.
2) Per ciascun paese è indicato se sia stato oggetto di una decisione del Consiglio dell’UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo per almeno parte dell’anno.
3) Le informazioni per il 2025 si riferiscono al periodo fino al 19 maggio, data di chiusura delle statistiche del presente rapporto.
4) In percentuale del PIL. I dati relativi al 2025 sono tratti dalle previsioni economiche formulate dalla Commissione europea nella primavera 2025.
5) Variazione percentuale annua. Un valore positivo indica un apprezzamento nei confronti dell’euro, mentre un valore negativo un deprezzamento. I dati per il 2025 si riferiscono al periodo 1° gennaio - 19 maggio 2025.
6) Tasso di interesse medio annuo. I dati per il 2025 si riferiscono al periodo maggio 2024 - aprile 2025.
7) I valori di riferimento per l’inflazione misurata sullo IAPC e i tassi di interesse a lungo termine si riferiscono al periodo maggio 2024 - aprile 2025. I valori di riferimento per il saldo di bilancio e il debito delle amministrazioni pubbliche sono definiti nell’articolo 126, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel relativo Protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

Ringraziamenti

Il presente rapporto è stato coordinato e predisposto dalla Direzione Generale Analisi economica della BCE e ha beneficiato dei contributi, commenti e suggerimenti di altre aree operative della BCE, in particolare le Direzioni Generali Servizi legali, Politica monetaria e Statistiche. Un sentito ringraziamento va alle banche centrali nazionali dell’UE e, specialmente, ai partecipanti del gruppo editoriale del Rapporto sulla convergenza di giugno 2025 per i loro commenti.

Il rapporto è stato approvato dal Consiglio generale della BCE il 30 maggio 2025.

Le parti economiche sono state preparate da Henning Ahnert, Klára Bakk-Simon, Ursel Baumann, Martin Bijsterbosch, Matteo Falagiarda, Christine Gartner, Nadine Leiner-Killinger, Christiane Nickel, Romana Peronaci, Steffen Osterloh, Gábor Vincze, Giovanni Vitale e Caroline Willeke.

Ulteriori contributi sono stati forniti da Enrico Apicella, Ana Bairrao, Mattia Banin, Francesco Chiacchio, Livia Chitu, Alexandra Olivia Coldea, Roberta De Stefani, Steven de Vries, Martin Eiglsperger, Patrick Grussenmeyer, Jürgen Herr, Ivelina Ilkova, Miska Taneli Jokinen, Stanimira Kosekova, Eduardo Leite Kropiwiec Filho, Cyprien Milea, Antonio Moreno, Jerzy Niemczyk, Hans Olsson, Guillem Perales Molas, Vivien Petit, Elvira Rosati, Aleksandra Aldona Skorupinska e Martina Viggiano.

Le parti giuridiche sono state elaborate da Axel-Johannes Korb, Christian Kroppenstedt, Justyna Kurzela, Frederik Malfrère e Chiara Zilioli.

Ulteriori contributi sono stati forniti da David Baez Seara, Alina Grosu, Rupert Haigh, Karen Kaiser, Asen Lefterov, Fabian von Lindeiner e Jorge Ruiz Jiménez.


© Banca centrale europea, 2025

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE un glossario.

HTML ISBN 978-92-899-7277-2, ISSN 1725-9541, doi:10.2866/4041755, QB-01-25-145-IT-Q


  1. Salvo diversa indicazione, nel presente rapporto con il termine “Trattato” si intende il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; i riferimenti agli articoli riflettono la numerazione vigente dal 1° dicembre 2009. Salvo diversa indicazione, in questo rapporto il termine “trattati” è usato per designare sia il Trattato sull’Unione europea sia il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Questi termini sono illustrati anche nel glossario della BCE.

  2. Quando fu concluso il Trattato di Maastricht, nel 1992, alla Danimarca fu concessa una clausola di esenzione, in base alla quale non è tenuta a partecipare alla Terza fase dell’Unione economica e monetaria e quindi a introdurre l’euro.

  3. Il 4 novembre 2014 la BCE ha assunto i compiti assegnati dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63). Cfr. l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento.

  4. Cfr. il considerando 10 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

  5. Cfr. la Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 1).

  6. Cfr. il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2020, in particolare la sezione 4.1 “Espansione dell’MVU attraverso i regimi di cooperazione stretta”.

  7. Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

  8. Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33).

  9. Regolamento (UE) n. 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L, 2024/1264, 30.4.2024).

  10. Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

  11. Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024).

  12. Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).

  13. Cfr. Commissione europea, “Accommodating increased defence expenditure within the Stability and Growth Pact”, Comunicazione della Commissione, C(2025) 2000 final, Bruxelles, 19 marzo 2025.

  14. Cfr. il comunicato stampa del Consiglio dell’Unione europea Attivazione coordinata della clausola di salvaguardia nazionale del 30 aprile 2025.

  15. I tassi di interesse a lungo termine sono stati misurati utilizzando, ove disponibili, le relative statistiche armonizzate elaborate per l’esame della convergenza (cfr. il capitolo 5).

  16. Cfr. il considerando 2 del Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

  17. Pareri CON/2010/37 e CON/2010/91. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito EUR-Lex.

  18. Cfr. l’articolo 5 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

  19. In particolare i rapporti sulla convergenza della BCE del giugno 2024 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia), del giugno 2022 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia), del giugno 2020 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia), del maggio 2018 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia), del giugno 2016 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia), del giugno 2014 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia), del giugno 2013 (relativo alla Lettonia), del maggio 2012 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia), del maggio 2010 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia), del maggio 2008 (relativo a Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Svezia), del maggio 2007 (relativo a Cipro e Malta), del dicembre 2006 (relativo a Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Svezia), del maggio 2006 (relativo a Lituania e Slovenia), dell’ottobre 2004 (relativo a Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Svezia), del maggio 2002 (relativo alla Svezia) e dell’aprile 2000 (relativo a Grecia e Svezia) e in quello prodotto dall’IME nel marzo 1998.

  20. Per quanto riguarda i compiti e i poteri conferiti in parte alla BCE, qualsiasi normativa nazionale non deve pregiudicare i compiti e i poteri conferiti alla BCE. Cfr. il Parere CON/2020/15.

  21. Cfr. tra le altre, Commissione / Francia (causa C-265/95, ECLI:EU:C:1997:595).

  22. Cfr. il paragrafo 12 del Parere CON/2005/21, il paragrafo 2.4 del Parere CON/2022/15 e il paragrafo 2.6 del Parere CON/2023/27.

  23. Sentenza della Corte, del 7 febbraio 1973, Commissione / Italia (causa C-39/72, ECLI:EU:C:1973:13, punti 16 e 17); sentenza della Corte, del 10 ottobre 1973, Fratelli Variola Spa / Amministrazione delle finanze dello Stato (causa C-34/73, ECLI:EU:C:1973:101, punti da 9 a 11); sentenza della Corte, del 2 febbraio 1977, Amsterdam Bulb BV / Produktschap voor siergewassen (causa C-50/76, ECLI:EU:C:1977:13, punti da 5 a 8). Cfr. inoltre il paragrafo 12 del Parere CON/2005/21, il paragrafo 2.1 del Parere CON/2006/10, il paragrafo 2.4 del Parere CON/2006/29, il paragrafo 2.1 del Parere CON/2007/1, il paragrafo 2.2 del Parere CON/2007/43, il paragrafo 2.3 del Parere CON/2022/15, il paragrafo 2.3 del Parere CON/2023/27 e il paragrafo 2.5 del Parere CON/2024/12.

  24. Ad esempio, in base alle rilevanti disposizioni del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1) o ad altre disposizioni del diritto dell’Unione.

  25. Sentenza della Corte, del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk (cause riunite C-422/19 e C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, punti 38 e 39); sentenza della Corte, del 20 aprile 2023, Brink’s Lithuania (causa C-772/21, ECLI:EU:C:2023:305, punti 56 e 57).

  26. Cfr. il paragrafo 2.2 (nota 6 a piè di pagina) del Parere CON/2007/43, il paragrafo 2.4 del Parere CON/2022/15, il paragrafo 2.6 del Parere CON/2023/27 e il paragrafo 2.7 del Parere CON/2024/12.

  27. Cfr. il paragrafo 13 del Parere CON/2005/21, i paragrafi 2.2 e 3.2 del Parere CON/2006/10, il paragrafo 2.4 del Parere CON/2022/15, il paragrafo 2.6 del Parere CON/2023/27 e il paragrafo 2.7 del Parere CON/2024/12.

  28. Cfr. il paragrafo 2.6 del Parere CON/2023/27 e il paragrafo 2.8 del Parere CON/2024/12.

  29. Decisione del Consiglio 98/415/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42).

  30. Ciò si applica altresì al regime di riservatezza del SEBC; cfr. la sezione 2.2.4 del presente Rapporto sulla convergenza.

  31. Parere CON/2011/104.

  32. Cfr. il paragrafo 2.3 del Parere CON/2019/15, il paragrafo 2.2 del Parere CON/2024/24 e il paragrafo 2.2 del Parere CON/2025/2. Cfr. inoltre la sentenza della Corte, del 10 luglio 2003, Commissione / BCE (causa C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, punti da 134 a 136).

  33. Parere CON/2019/23.

  34. Cfr. il paragrafo 2.2 del Parere CON/2011/104 e il paragrafo 3.2.2 del Parere CON/2017/34.

  35. Cfr. il paragrafo 2.2 del Parere CON/2021/35.

  36. Parere CON/2010/31.

  37. Parere CON/2009/93.

  38. Parere CON/2010/94.

  39. Parere CON/2016/33.

  40. Per quanto riguarda il voto in generale, la segretezza del voto può contribuire a salvaguardare l’indipendenza degli organi decisionali di una BCN. Tuttavia, il principio dell’indipendenza istituzionale non esclude la possibilità del voto palese (cfr. il paragrafo 2.3 del Parere CON/2022/10).

  41. Pareri CON/2014/25 e CON/2015/57.

  42. Parere CON/2018/17.

  43. Cfr. la sentenza della Corte, del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (causa C-3/20, ECLI:EU:C:2021:969, punto 43).

  44. Cfr. la sentenza della Corte, del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE / Lettonia (cause riunite C‑202/18 e C‑238/18, ECLI:EU:C:2019:139, punto 76).

  45. Cfr. la sentenza della Corte, del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE / Lettonia (cause riunite C‑202/18 e C‑238/18, ECLI:EU:C:2019:139, punto 52) e il paragrafo 3.7 del Parere CON/2011/9.

  46. Cfr., ad esempio, i pareri CON/2010/56, CON/2010/80, CON/2011/104, CON/2011/106 e CON/2021/9.

  47. Cfr. il paragrafo 3.3.3 del parere CON/2024/38.

  48. Parere CON/2018/23.

  49. Parere CON/2012/89.

  50. Pareri CON/2018/17, CON/2019/19 e CON/2019/36.

  51. Parere CON/2018/53.

  52. Cfr. il Parere CON/2019/36 e le Conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Rimšēvičs e BCE / Lettonia (cause riunite C-202/18 e C-238/18, ECLI:EU:C:2018:1030, punto 77).

  53. Cfr. Rimšēvičs e BCE / Lettonia (cause riunite C-202/18 e C-238/18, ECLI:EU:C:2019:139, punto 92): “[…] spetta, invece, alla Corte, nell’ambito delle competenze che le sono attribuite dall’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, accertare se un divieto provvisorio, imposto al governatore interessato, di esercitare l’incarico sia adottato solo se sussistono indizi sufficienti del fatto che quest’ultimo ha commesso gravi mancanze tali da giustificare siffatta misura”.

  54. Pareri CON/2004/35, CON/2005/26, CON/2006/32, CON/2006/44, CON/2007/6, CON/2019/19 e CON/2019/24.

  55. Parere CON/2022/45.

  56. A tale proposito, gli Stati membri sono liberi di stabilire le condizioni richieste per la nomina dei membri degli organi decisionali delle loro BCN, ammesso che queste non confliggano con gli aspetti che compongono il concetto di indipendenza della banca centrale derivanti dai trattati. Cfr. i pareri CON/2018/23, CON/2020/19 e CON/2021/9.

  57. Pareri CON/2021/7 e CON/2023/17.

  58. Pareri CON/2014/24, CON/2014/27, CON/2014/56 e CON/2017/17.

  59. Pareri CON/2023/17 e CON/2023/44. Cfr. altresì la sentenza della Corte, del 13 settembre 2022, Banka Slovenije (causa C-45/21, ECLI:EU:C:2022:670, punto 105).

  60. L’articolo 30.4 dello Statuto del SEBC si applica solo all’interno dell’Eurosistema.

  61. L’articolo 33.2 dello Statuto del SEBC si applica solo all’interno dell’Eurosistema.

  62. Pareri CON/2018/17, CON/2020/13, CON/2022/37, CON/2023/17 e CON/2023/24.

  63. Regolamento (CE) n. 1009/2000 del Consiglio, dell’8 maggio 2000, relativo agli aumenti di capitale della Banca centrale europea (GU L 115 del 16.5.2000, pag. 1).

  64. Decisione BCE/2010/26, del 13 dicembre 2010, relativa all’aumento di capitale della BCE (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 53).

  65. I pareri della BCE più significativi al riguardo sono: CON/2002/16, CON/2003/22, CON/2003/27, CON/2004/1, CON/2006/38, CON/2006/47, CON/2007/8, CON/2008/13, CON/2008/68 e CON/2009/32.

  66. Parere CON/2019/12.

  67. Parere CON/2019/19.

  68. Per le attività dei revisori esterni indipendenti delle BCN cfr. l’articolo 27.1 dello Statuto del SEBC.

  69. Pareri CON/2011/9, CON/2011/53, CON/2015/57 e CON/2018/17.

  70. Pareri CON/2015/8, CON/2015/57, CON/2016/24, CON/2016/59 e CON/2018/17.

  71. Pareri CON/2017/17 e CON/2018/17.

  72. Cfr. i pareri CON/2009/85, CON/2017/17, CON/2022/37 e CON/2023/24, nonché il paragrafo 3.2 del Parere CON/2024/32.

  73. Pareri CON/2009/26 e CON/2013/15.

  74. Pareri CON/2009/59 e CON/2009/63.

  75. Pareri CON/2009/53, CON/2009/83 e CON/2019/21.

  76. Pareri CON/2009/26, CON/2012/69 e CON/2020/13.

  77. Parere CON/2021/7.

  78. Parere CON/2019/19.

  79. Pareri CON/2008/9, CON/2008/10, CON/2012/89 e CON/2023/37.

  80. Parere CON/2019/19.

  81. Pareri CON/2010/42, CON/2010/51, CON/2010/56, CON/2010/69, CON/2010/80, CON/2011/104, CON/2011/106, CON/2012/6, CON/2012/86, CON/2014/7 e CON/2023/37.

  82. Parere CON/2014/38.

  83. Parere CON/2021/16.

  84. Pareri CON/2015/8 e CON/2015/57.

  85. Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 104 e all’articolo 104 B, paragrafo 1, del Trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1). Gli articoli 104 e 104 B, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea sono ora gli articoli 123 e 125, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

  86. Sentenza della Corte, del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (causa C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400, punto 100). L’articolo 123 del Trattato persegue altresì l’obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi e rafforza l’indipendenza della banca centrale.

  87. Cfr. il Rapporto sulla convergenza del 2008, nota 13, che contiene una lista di pareri IME/BCE rilevanti al riguardo adottati tra maggio 1995 e marzo 2008.

  88. Considerando 14 e articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3603/93. Cfr., ad esempio, i pareri CON/2016/21, CON/2017/4, CON/2020/37 e CON/2021/23.

  89. Cfr. il Parere CON/2021/39.

  90. Sentenza della Corte, del 13 settembre 2022, Banka Slovenije (causa C-45/21, ECLI:EU:C:2022:670, punti 53, 54, 57 e 97). Cfr., ad esempio, il paragrafo 2.2 del Parere CON/2022/39, il paragrafo 2.2.1 del Parere CON/2023/17 e il paragrafo 2.3 del Parere CON/2023/44.

  91. Sentenza della Corte, del 13 settembre 2022, Banka Slovenije (causa C-45/21, ECLI:EU:C:2022:670, punti da 67 a 75 e 84). Cfr., ad esempio, il paragrafo 3.1 del Parere CON/2022/39, il paragrafo 2.2.2 del Parere CON/2023/17 e il paragrafo 3.1.1 del Parere CON/2023/44.

  92. Pareri CON/2011/91 e CON/2011/99.

  93. Pareri CON/2009/59 e CON/2009/63.

  94. Parere CON/2013/56.

  95. Sentenza della Corte, del 13 settembre 2022, Banka Slovenije (causa C-45/21, ECLI:EU:C:2022:670, punto 71).

  96. Sentenza della Corte, del 13 settembre 2022, Banka Slovenije (causa C-45/21, ECLI:EU:C:2022:670, punto 75). Cfr. ad esempio il paragrafo 2.2.3 del Parere CON/2023/17 e i paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 del Parere CON/2023/44.

  97. Paragrafo 2.2.3 del Parere CON/2023/17.

  98. Paragrafo 3.2.3 del Parere CON/2024/31.

  99. Pareri CON/2012/50, CON/2012/64 e CON/2012/71.

  100. Parere CON/2012/4, nota 42, che rinvia a ulteriori pareri rilevanti in materia. Cfr. anche i pareri CON/2016/55 e CON/2017/1.

  101. Pareri CON/2020/24 e CON/2021/17.

  102. Pareri CON/2015/22, CON/2016/28 e CON/2019/16.

  103. Pareri CON/2011/103, CON/2012/99, CON/2015/3 e CON/2015/22.

  104. Pareri CON/2015/33, CON/2015/35 e CON/2016/60.

  105. Considerando 27 della Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

  106. Considerando 23 della Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

  107. Pareri CON/2020/24 e CON/2021/17.

  108. Parere CON/2011/84.

  109. Articolo 4 del Regolamento (CE) n. 3603/93 e il Parere CON/2013/2.

  110. Articolo 5 del Regolamento (CE) n. 3603/93.

  111. Articolo 6 del Regolamento (CE) n. 3603/93.

  112. Parere CON/2013/3.

  113. Pareri CON/2009/23, CON/2009/67 e CON/2012/9.

  114. Cfr., tra gli altri, i pareri CON/2010/54, CON/2010/55 e CON/2013/62.

  115. Parere CON/2012/9.

  116. Cfr. in tal senso la sentenza della Corte, del 1° ottobre 2015, Bara e a. (causa C-201/14, ECLI:EU:C:2015:638, punto 22); e la sentenza della Corte, del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (causa C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400, punto 100).

  117. Regolamento (CE) n. 3604/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni ai fini dell’applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all’articolo 104 A del Trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 4). L’articolo 104 A del Trattato che istituisce la Comunità europea è attualmente l’articolo 124 del Trattato.

  118. Articolo 3, paragrafo 2, e considerando 10 del Regolamento (CE) n. 3604/93.

  119. Conclusioni dell’avvocato generale Elmer nella causa SCI Parodi / Banque de Bary (causa C-222/95, ECLI:EU:C:1997:345, punto 24).

  120. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag.1) e Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

  121. Articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

  122. Articolo 8 della Direttiva 2013/36/UE.

  123. L’assunto è corroborato dall’articolo 3, paragrafo 2 e dal considerando 9 del Regolamento (CE) n. 3604/93.

  124. Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

  125. Tanto più è elevato l’obbligo di riserva, quanto minore è la capacità delle banche di fare credito con conseguente minor creazione di moneta.

  126. Cfr. l’articolo 19 dello Statuto del SEBC; Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag.1); Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10); e Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

  127. La “Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Malta sull’ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati” allegata ai trattati, stabilisce che “senza pregiudizio dell’ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell’Unione europea cui si fa riferimento nei trattati e che figura sulle banconote e sulle monete, la Lettonia, l’Ungheria e Malta dichiarano che l’ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testo dei trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese e ungherese”.

  128. Parere CON/2012/87.

  129. Parere CON/2020/2.

  130. Pareri CON/2010/30 e CON/2010/48.

  131. Cfr., in particolare, gli articoli 127 e 128 del Trattato e gli articoli da 3 a 6 e 16 dello Statuto del SEBC.

  132. Primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato.

  133. Pareri CON/2012/105, CON/2013/90 e CON/2013/91.

  134. A titolo esemplificativo le disposizioni legislative nazionali che traspongono la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag.41). Cfr. i pareri CON/2013/90 e CON/2013/91.

  135. Pareri CON/2009/99, CON/2011/79 e CON/2017/1.

  136. Parere CON/2010/8.

  137. Cfr. il paragrafo 3.1 del Parere CON/2024/1 e i paragrafi 2.3, 2.4 e 2.5 del Parere CON/2024/26.

  138. Parere CON/2008/34.

  139. Terzo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato.

  140. È fatta eccezione per i saldi operativi in valuta estera che i governi degli Stati membri possono detenere ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 3, del Trattato.

  141. A tale riguardo, la legislazione nazionale dovrebbe garantire la coerenza con gli obblighi di segnalazione stabiliti dalla legislazione dell’Unione. Cfr. il parere CON/2020/29.

  142. Parere CON/2013/88.

  143. Pareri CON/2015/5 e CON/2015/24.

  144. Articolo 26 dello Statuto del SEBC.

  145. Articolo 27 dello Statuto del SEBC.

  146. Articolo 28 dello Statuto del SEBC.

  147. Articolo 30 dello Statuto del SEBC.

  148. Articolo 32 dello Statuto del SEBC.

  149. Cfr. i paragrafi 2.1 e da 3.2 a 3.4 del Parere CON/2022/37, i paragrafi 2.1, 2.2 e da 3.1 a 3.5 del Parere CON/2023/24, nonché il paragrafo 3.2 del Parere CON/2024/32.